Cassazione Penale, Ordinanza n. 23554/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, contestando in ricorso due profili: da un lato, la qualificazione del fatto come reato di evasione ex art. 385 c.p. nel caso di ritardo nel rientro nell'abitazione dopo un'autorizzazione all'allontanamento, ritenendo la condotta una mera inosservanza delle prescrizioni della misura; dall'altro, la conferma del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, deducendo che la Corte di merito non avrebbe esaminato il motivo di appello sulla sussistenza della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul reato di evasione fosse meramente reiterativa di quella già proposta in appello e che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i criteri per distinguere l'evasione dalla mera violazione delle prescrizioni, valorizzando il ritardo nel rientro di circa un'ora. Quanto alla recidiva, ha osservato che, pur in mancanza di un espresso esame del motivo di appello, la motivazione della sentenza impugnata conteneva un richiamo sufficientemente diffuso alla personalità negativa dell'imputato e ai numerosi precedenti definitivi per reati gravi e specifici, anche successivi ai fatti, da cui poteva desumersi una motivazione implicita sulla sussistenza dei presupposti della recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ritardo nel rientro nell'abitazione dopo un'autorizzazione all'allontanamento può integrare il reato di evasione, e non la sola inosservanza delle prescrizioni della misura, quando la durata del ritardo e le circostanze del caso lo rendano significativo.
La recidiva, richiamata come reiterata, specifica e infraquinquennale, è valorizzata come indice di maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere; può risultare anche da motivazione implicita fondata sui precedenti penali dell'imputato.
Le circostanze attenuanti generiche sono state oggetto di bilanciamento con la recidiva, bilanciamento confermato dalla Corte di merito e non ritenuto viziato in cassazione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel caso di allontanamento autorizzato da una misura limitativa della libertà personale, il ritardo nel rientro può integrare il delitto di evasione quando, per durata e caratteristiche concrete, esprima un'inosservanza sostanziale della misura e non una mera irregolarità esecutiva.
- La distinzione tra evasione e semplice violazione delle prescrizioni della misura richiede una valutazione concreta della condotta, con particolare attenzione alla durata del ritardo e alla sua idoneità a frustrare il controllo dell'autorità.
- La recidiva può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza, se il giudice di merito richiama in modo chiaro la pluralità e gravità dei precedenti penali dell'imputato e li collega alla sua maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere.
- In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a reiterare pedissequamente un motivo già dedotto in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →