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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14065/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso riguarda un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha disposto l'espulsione dal territorio dello Stato del condannato, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 16, comma 5, del testo unico immigrazione e, in particolare, ravvisando l'assenza di un dimostrato radicamento stabile del soggetto in Italia, tale da fondare un diritto alla permanenza ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il ricorrente contestava tale conclusione, ma la Corte rileva che le sue deduzioni si risolvono in censure di merito non sindacabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, inammissibile. Ha ritenuto che l'espulsione fosse stata disposta nel rispetto dei requisiti di legge e che le doglianze sul radicamento territoriale e sulla compatibilità con l'art. 8 CEDU non superassero il limite del controllo di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, D.Lgs. 286/1998

    Consente l'espulsione del condannato nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge; nel caso concreto la misura è stata ritenuta legittima per assenza di dimostrato radicamento in Italia.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente quale parametro convenzionale a tutela del diritto alla vita privata e familiare; la Corte ritiene che la dedotta violazione sia insussistente, poiché mancano elementi idonei a fondare un diritto alla permanenza nel territorio dello Stato.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal controllo di legittimità: le doglianze che mirano a una diversa valutazione del merito non sono scrutinabili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera diversa lettura del fatto o in una rivalutazione del merito, quando il giudice di merito abbia correttamente applicato i presupposti normativi della decisione.
  • L'espulsione del condannato dal territorio dello Stato può essere disposta se ricorrono i presupposti legali e non risulta provato un effettivo radicamento sul territorio nazionale idoneo a impedire la misura alla luce dell'art. 8 CEDU.
  • La generica allegazione di legami sul territorio o di tutela convenzionale non è sufficiente se non sorretta da elementi concreti che dimostrino un diritto alla permanenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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