Cassazione Civile, Ordinanza n. 19778/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria a fronte di un’istanza presentata da un contribuente per ottenere la restituzione di asserite maggiori ritenute IRPEF operate su somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo. L’Ufficio ha eccepito la decadenza dal diritto al rimborso, sostenendo che l’istanza era stata presentata il 24 ottobre 2006 oltre il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR n. 602/1973, decorrente dalla data della ritenuta (31 dicembre 2001). La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo invece che il termine decorresse solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008 n. 128, che aveva dichiarato illegittima la disciplina interna discriminatoria tra uomini e donne sulla tassazione ridotta degli incentivi all’esodo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR n. 602/1973, sostenendo che il termine decadenziale per il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta, anche quando l’indebito derivi dall’incompatibilità della norma interna con il diritto unionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi previsto dall’art. 38 del DPR n. 602/1973 decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, e ciò vale anche quando il tributo sia stato pagato in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea. La retroattività della pronuncia della Corte di giustizia incontra infatti il limite dei rapporti esauriti, quando sia già maturata una causa di decadenza o prescrizione, per esigenze di certezza del diritto. Poiché il giudice di merito aveva già accertato che l’istanza di rimborso era stata proposta oltre 48 mesi dopo la ritenuta e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della questione trattata.
Norme richiamate
il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata; il termine opera anche se l’imposta era stata pagata in base a una norma poi ritenuta incompatibile con il diritto UE.
richiamato insieme all’art. 38 come parte della disciplina interna dei rimborsi e delle ritenute.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso di imposte indebitamente versate è soggetto ai termini di decadenza previsti dalla legge d’imposta, indipendentemente dalla causa dell’indebito, compreso il contrasto della disciplina applicata con il diritto dell’Unione europea.
- La declaratoria di incompatibilità di una norma interna con il diritto UE ha efficacia retroattiva, ma tale efficacia non travolge i rapporti esauriti quando sia già maturata una decadenza o una prescrizione, in quanto tali istituti presidiano la certezza del diritto.
- In materia tributaria, la scadenza del termine per il rimborso consolida definitivamente i rapporti dare-avere tra contribuente ed Erario, impedendo di rimettere in discussione il tributo versato.
- Il diritto dell’Unione europea non impedisce agli Stati membri di opporre alle azioni di rimborso un termine nazionale di decadenza, anche se il tributo è stato riscosso in violazione di disposizioni comunitarie.
- Quando il giudice di merito abbia già accertato il superamento del termine decadenziale e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
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