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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19565/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un ingegnere alla Gestione separata INPS e dall'emissione di avvisi di addebito per contributi relativi ad alcune annualità. Il professionista, iscritto all'albo e già tenuto al versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria Inarcassa, contestava l'obbligo contributivo verso la Gestione separata sostenendo che: l'art. 2, comma 26, L. 335/1995 avrebbe natura residuale e non si applicherebbe ai professionisti iscritti ad albi; la norma di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 andrebbe letta in senso alternativo, escludendo l'obbligo ove esista l'iscrizione all'albo e il versamento alla cassa professionale; il contributo integrativo versato a Inarcassa avrebbe comunque funzione previdenziale e dovrebbe esonerare dall'INPS; non sarebbe configurabile una doppia iscrizione per la medesima attività; vi sarebbe violazione dell'art. 38 Cost. e difetto di motivazione/omesso esame di fatti decisivi. La Corte d'appello aveva invece ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale abituale anche se non esclusiva, mentre aveva dichiarato prescritte le pretese per le annualità 2008 e 2009. Con il ricorso per cassazione venivano articolati sette motivi, tutti diretti a contestare la debenza dell'iscrizione e della contribuzione alla Gestione separata, la rilevanza del versamento a Inarcassa, l'interpretazione delle norme del 1995 e del 2011, la pretesa unicità del regime previdenziale e la compatibilità costituzionale della soluzione adottata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ma che verso Inarcassa versano soltanto il contributo integrativo e non un contributo idoneo a costituire una posizione previdenziale, restano obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS. La Corte ha escluso che il versamento del solo contributo integrativo abbia funzione previdenziale rilevante ai fini dell'esonero, qualificandolo come versamento solidaristico; ha precisato che la disciplina del 1995 e la norma interpretativa del 2011 configurano un sistema complementare e non alternativo tra cassa professionale e Gestione separata; ha ribadito che la copertura previdenziale universale giustifica l'obbligo contributivo e non determina violazione dell'art. 38 Cost. È rimasta ferma la statuizione di merito sulla prescrizione delle annualità 2008 e 2009, non impugnata dall'INPS, mentre è rimasto confermato il diritto dell'INPS a riscuotere i contributi per il periodo successivo al 2010. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    istituisce la Gestione separata per i lavoratori autonomi non coperti da altre forme di previdenza; la Corte lo legge in chiave di universalità e complementarietà del sistema

  • art. 2, comma 25, L. 335/1995

    non esclude gli iscritti ad albi dal perimetro di tutela, ma delinea la delega per le forme autonome di previdenza dei professionisti

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    norma di interpretazione autentica e di chiusura del sistema; rileva solo il versamento contributivo idoneo a generare una posizione previdenziale

  • art. 21 L. 6/1981

    concorre a precludere l'iscrizione a Inarcassa per gli ingegneri già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di lavoro subordinato

  • art. 7, comma 5, Statuto Inarcassa

    conferma l'esclusione dall'iscrizione a Inarcassa di taluni soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria

  • art. 10 L. 6/1981

    il contributo integrativo è dovuto dagli iscritti all'albo, ma non è considerato contributo previdenziale utile a esonerare dalla Gestione separata

  • art. 38 Cost.

    non risulta violato, poiché l'obbligo di copertura previdenziale viene letto come attuazione del principio di universalità delle tutele

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per distinguere il lavoratore autonomo dal libero professionista iscritto ad albo

  • art. 2229 c.c.

    richiamato per qualificare l'attività professionale soggetta a iscrizione ad albi

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo come parametro del vizio di motivazione/procedimento interpretativo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo per contestare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione per relationem e al rinvio a precedenti conformi

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come base delle censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 26, comma 5, Regolamento Inarcassa

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esenzione, ma ritenuto non idoneo a prevalere sulla disciplina primaria

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albi che svolgano attività autonoma abituale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste quando verso la cassa professionale sia dovuto solo un contributo integrativo privo di effetto costitutivo di una posizione previdenziale individuale.
  • Ai fini dell'esonero dalla Gestione separata, è rilevante soltanto il versamento contributivo che sia suscettibile di dare luogo a una concreta prestazione previdenziale; il contributo integrativo solidaristico non è sufficiente.
  • La disciplina della previdenza dei professionisti e quella della Gestione separata vanno lette in termini di complementarità e non di alternatività: la presenza di una cassa di categoria non esclude di per sé l'obbligo verso l'INPS.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 opera come norma di chiusura del sistema e consente di ricomprendere nella Gestione separata anche soggetti iscritti ad albi quando non effettuino versamenti idonei a costituire tutela previdenziale.
  • Non vi è violazione dell'art. 38 Cost. quando l'interpretazione delle norme conduce a garantire una copertura previdenziale universalistica ai lavoratori, evitando zone di scopertura contributiva.
  • La mera iscrizione all'albo professionale non basta a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; occorre verificare se esista una contribuzione previdenziale effettiva presso altro ente e non un semplice contributo di natura solidaristica.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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