Cassazione Penale, Sentenza n. 11011/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato impugnava la sentenza di condanna per rapina sostenendo: (1) errore di qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata (art. 56 e 628 c.p.), poiché gli autori sarebbero rimasti sul posto sotto la sorveglianza della vittima e non si sarebbero appropriati dei beni; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n.4 c.p.), dato il lieve valore del telefono e la sua restituzione; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche e eccessivo trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'ammissione parziale, dell'età e della posizione regolare sul territorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come rapina consumata: la vittima aveva perso il controllo sui beni poiché uno dei complici si era allontanato portando via i beni e poi era ricomparso con il complice. Ha respinto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., osservando che il valore del telefono non era specificato e che la restituzione è un "post factum" non rilevante per valutare il danno al momento della consumazione. Ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità della minaccia (coltello puntato a un quindicenne) e ha giudicato la pena congrua. Per l'inammissibilità totale del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usato per valutare la distinzione tra tentativo e consumazione: la Corte ha ritenuto consumata la rapina poiché al momento del fatto la vittima aveva perso il controllo dei beni
Norma sostanziale della fattispecie applicata: i fatti sono stati ritenuti integranti la rapina consumata, anche per l'uso della minaccia/violenza e la sottrazione dei beni
art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di particolare tenuità)
Negata perché il valore del bene non era specificato e la restituzione è un "post factum" non valutabile ai fini della tenuità del danno al momento della consumazione; per l'attenuante sono necessari elementi positivi e specifici
art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche, criteri di valutazione)
Richiamato per osservare che il giudice può basare la valutazione delle attenuanti generiche anche su un solo elemento rilevante (es. gravità della condotta o personalità del reo)
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità totale del ricorso
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale; rilevante solo in chiave procedurale
Massime di principio
- Per distinguere tentativo da consumazione in reati contro il patrimonio conta il controllo effettivo della vittima sui beni al momento del fatto: la perdita di controllo anche se temporanea può integrare la consumazione
- La restituzione della refurtiva dopo il fatto è in generale irrilevante ai fini della valutazione del danno al momento della consumazione; va provato il valore esiguo al momento del reato per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4
- L'onere di allegare elementi contrari alla ricostruzione accusatoria spetta all'imputato: dopo che l'accusa ha assolto il suo onere, il difensore deve fornire elementi concreti per fondare richieste attenuanti
- Per le attenuanti generiche il giudice può motivare la decisione anche richiamando un solo elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; quindi la gravità della condotta può essere sufficiente a negarle
- La mancata specificità dei motivi in Cassazione può determinare direttamente l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni pecuniarie; i motivi devono confrontarsi con la ricostruzione di merito
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