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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11011/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato impugnava la sentenza di condanna per rapina sostenendo: (1) errore di qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata (art. 56 e 628 c.p.), poiché gli autori sarebbero rimasti sul posto sotto la sorveglianza della vittima e non si sarebbero appropriati dei beni; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n.4 c.p.), dato il lieve valore del telefono e la sua restituzione; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche e eccessivo trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'ammissione parziale, dell'età e della posizione regolare sul territorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come rapina consumata: la vittima aveva perso il controllo sui beni poiché uno dei complici si era allontanato portando via i beni e poi era ricomparso con il complice. Ha respinto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., osservando che il valore del telefono non era specificato e che la restituzione è un "post factum" non rilevante per valutare il danno al momento della consumazione. Ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità della minaccia (coltello puntato a un quindicenne) e ha giudicato la pena congrua. Per l'inammissibilità totale del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per distinguere tentativo da consumazione in reati contro il patrimonio conta il controllo effettivo della vittima sui beni al momento del fatto: la perdita di controllo anche se temporanea può integrare la consumazione
  • La restituzione della refurtiva dopo il fatto è in generale irrilevante ai fini della valutazione del danno al momento della consumazione; va provato il valore esiguo al momento del reato per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4
  • L'onere di allegare elementi contrari alla ricostruzione accusatoria spetta all'imputato: dopo che l'accusa ha assolto il suo onere, il difensore deve fornire elementi concreti per fondare richieste attenuanti
  • Per le attenuanti generiche il giudice può motivare la decisione anche richiamando un solo elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; quindi la gravità della condotta può essere sufficiente a negarle
  • La mancata specificità dei motivi in Cassazione può determinare direttamente l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni pecuniarie; i motivi devono confrontarsi con la ricostruzione di merito

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