Sentenza n. 5032/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Antimo (NA) sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 23 febbraio 2026 volta alla richiesta di installazione di paletti dissuasori e/o divieto di sosta nella Via Ada Merini in Sant’Antimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Sant’Antimo sull’istanza del 23 febbraio 2026 relativa all’installazione di paletti dissuasori e all’adozione di un divieto di sosta in una strada comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha rappresentato una situazione di pericolo derivante dalla sosta indiscriminata di veicoli e dalle operazioni di carico e scarico di autocarri, con difficoltà di accesso e uscita dalle autorimesse e possibile compromissione del transito dei mezzi di soccorso. Ha chiesto al Comune l’adozione di misure di regolamentazione della sosta e della circolazione, allegando una relazione tecnica e documentazione fotografica. L’istanza è stata riscontrata dal Comando di Polizia Municipale con una nota interlocutoria che dava atto delle criticità, richiamava un futuro progetto PNRR di riqualificazione e la recente approvazione del Piano Generale del Traffico, prospettando altresì dubbi sulla natura pubblica della strada e rimettendo la questione all’Ufficio tecnico. Non è seguito alcun provvedimento conclusivo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, in relazione agli artt. 5, 7, 37 e 42 d.lgs. 285/1992, alle pertinenti disposizioni del d.P.R. 495/1992 e all’art. 97 Cost., sostenendo l’illegittimità dell’inerzia comunale. Il Comune ha eccepito che l’istanza era stata prontamente riscontrata dalla Polizia Municipale e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’istanza non costituisse una generica sollecitazione, ma individuasse una concreta criticità della circolazione e della sicurezza degli utenti e richiedesse specifiche misure amministrative. Ne derivava l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con una determinazione espressa, di accoglimento o di rigetto, adeguatamente motivata. La nota della Polizia Municipale non è stata considerata idonea, perché meramente interlocutoria: non conteneva una valutazione definitiva sulla domanda, rimetteva ulteriori accertamenti all’Ufficio tecnico e non definiva la questione. Anche l’eventuale dubbio sulla natura privata della strada non avrebbe escluso l’obbligo di provvedere, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso, eventualmente semplificato, dichiarando l’insussistenza del potere e indicandone le ragioni. Neppure il richiamo a un futuro progetto di riqualificazione poteva giustificare l’inerzia o sostituire la decisione conclusiva, ferma restando la discrezionalità comunale nella scelta delle misure concretamente necessarie. Il Comune è stato condannato a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Napoli o altro funzionario delegato. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un’istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la Pubblica Amministrazione a ciò competente ha l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge
L’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato da un’istanza idonea a sollecitare uno specifico esercizio del potere; l’obbligo sussiste anche quando la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tali casi essere adottato un provvedimento in forma semplificata, ma non essere mantenuta l’inerzia.
artt. 5, 7, 37 e 42 d.lgs. 285/1992
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla regolamentazione della circolazione e della sosta, senza autonoma analisi decisoria nel testo.
Disposizioni richiamate dalla ricorrente in materia di disciplina della circolazione e della segnaletica, senza autonoma analisi decisoria nel testo.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente, senza autonoma analisi decisoria distinta nel testo.
Massime di principio
- Quando un’istanza privata individua con sufficiente precisione una situazione concreta e chiede l’adozione di specifiche misure rientranti nella sfera autoritativa dell’amministrazione, sorge l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
- Una nota interlocutoria, ricognitiva o preparatoria, che rinvii ulteriori accertamenti ad altri uffici senza assumere una decisione definitiva sulla domanda, non soddisfa l’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 l. 241/1990.
- Anche qualora l’amministrazione ritenga manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata la domanda, deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata; non può limitarsi a mantenere l’inerzia.
- Il dubbio sull’esistenza del potere amministrativo o sulla natura pubblica del bene interessato non esonera l’amministrazione dall’obbligo di determinarsi espressamente: l’eventuale insussistenza del potere deve essere dichiarata e motivata.
- Il richiamo a futuri interventi di riqualificazione o programmazione non giustifica il mancato esame attuale di una domanda relativa a esigenze di sicurezza, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta della misura concreta.
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