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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34491/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I tre imputati erano stati riconosciuti responsabili in primo grado dei reati di tentata estorsione in concorso (artt. 110, 56 e 629 c.p., capo a) e di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p., capo b). La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 17 novembre 2025, aveva dichiarato tardivi e quindi inammissibili gli appelli proposti contro la decisione di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 129, 587 e 591 c.p.p., sostenendo che avrebbe dovuto essere estesa anche a loro la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b), pronunciata a favore della coimputata. La memoria difensiva è stata depositata tardivamente il 19 giugno 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. L’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, c.p.p. non consente di estendere la prescrizione al coimputato nei cui confronti il giudicato di colpevolezza si sia già formato prima del maturare della causa estintiva: la scelta dell’imputato che impugna di protrarre il procedimento è personale e rende inoperante tale effetto rispetto alla prescrizione. Nel caso concreto, il giudicato di primo grado per i ricorrenti si era formato il 10 settembre 2018 per mancata tempestiva impugnazione, mentre la prescrizione era maturata il 20 ottobre 2022. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno? Il testo dispone il pagamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, senza specificare ulteriormente la ripartizione.

Norme richiamate

  • art. 587, comma 1, c.p.p.

    la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva

    L’effetto estensivo dell’impugnazione non opera per estendere la prescrizione al coimputato quando la condanna nei suoi confronti è già irrevocabile prima che la prescrizione maturi.

  • art. 129 c.p.p.

    la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva

    La causa estintiva sopravvenuta alla formazione del giudicato non può essere dichiarata nei confronti del coimputato la cui condanna è divenuta irrevocabile.

  • art. 591 c.p.p.

    nel caso in esame, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dei ricorrenti si è perfezionato - in assenza di tempestiva impugnazione - il 10 settembre 2018, mentre la causa estintiva si è compiuta il 20 ottobre 2022

    La mancata proposizione tempestiva dell’impugnazione determina la formazione del giudicato; nel caso concreto, la prescrizione maturata successivamente non ha potuto giovare ai ricorrenti.

  • art. 110 c.p.

    la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 (capo a) e 611 cod. pen. (capo b)

    La responsabilità di primo grado riguardava il reato di tentata estorsione commesso in concorso.

  • art. 56 c.p.

    la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 (capo a) e 611 cod. pen. (capo b)

    La responsabilità di primo grado riguardava un delitto tentato, individuato nel capo relativo all’estorsione.

  • art. 629 c.p.

    la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 (capo a) e 611 cod. pen. (capo b)

    Il reato contestato al capo a) era l’estorsione, nella forma tentata e in concorso.

  • art. 611 c.p.

    la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 (capo a) e 611 cod. pen. (capo b)

    Il capo b) riguardava il reato previsto dall’art. 611 c.p., dichiarato estinto per prescrizione nei confronti della coimputata e non estensibile ai ricorrenti, già irrevocabilmente condannati.

  • art. 591 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e disposto le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La prescrizione maturata dopo che la condanna del coimputato è divenuta irrevocabile non può essergli estesa in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, c.p.p.
  • La scelta del coimputato impugnante di protrarre il procedimento è personale e rende inoperante l’effetto estensivo dell’impugnazione rispetto alla prescrizione quando, per il coimputato non impugnante, il giudicato si è già formato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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