Cassazione Penale, Ordinanza n. 34461/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 19 gennaio 2026 della Corte d'appello di Caltanissetta, resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e parzialmente riformativa della decisione di primo grado. La sentenza lo aveva condannato, per furto in abitazione (capo A) e tentato furto in abitazione (capo B), alla pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 666 euro di multa, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicando la continuazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento. La Corte ha ritenuto che, nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello, tale doglianza non rientri tra i motivi consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In tale ambito sono consentite doglianze concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono inoltre inammissibili i motivi rinunciati e quelli sulla pena che non denuncino l'illegalità della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, invero, proponibile purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Contro la sentenza di concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto ai vizi concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e la difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono proponibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 129 c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, invero, proponibile purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La deduzione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. è inammissibile nel ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti.
Quando il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è fondato su motivi non consentiti, l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 4.000 euro.
art. 624-bis c.p.
la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 666,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis (capo A) e 56, 624-bis cod. pen. (capo B), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la continuazione.
La norma individua il reato di furto in abitazione contestato al capo A e, in combinazione con l'art. 56 c.p., al capo B; la sentenza non svolge ulteriori interpretazioni sostanziali della fattispecie.
art. 56 c.p.
la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 666,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis (capo A) e 56, 624-bis cod. pen. (capo B), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la continuazione.
L'art. 56 c.p. è richiamato in combinazione con l'art. 624-bis c.p. per identificare il tentato furto in abitazione contestato al capo B; non viene formulata una distinta interpretazione dei requisiti del tentativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è consentito per contestare la formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, il consenso del Procuratore generale e la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
- Nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello non sono ammissibili doglianze relative a motivi rinunciati né quelle concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Le censure sulla determinazione della pena non sono consentite contro la sentenza di concordato in appello, salvo che la pena inflitta sia denunciata come illegale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di una causa non imputabile al ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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