Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34463/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 24 novembre 2025 della Corte d’Appello di Milano, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per minaccia aggravata e rideterminando la pena in senso favorevole. Nel contesto dei fatti, la persona offesa era stata a sua volta vittima di una condotta lesiva per la quale un terzo era stato irrevocabilmente condannato. La minaccia contestata comprendeva la frase «che facciamo, ci ammazziamo?» e, secondo la sentenza impugnata, minacce di morte anche mediante armi da fuoco; il contesto includeva inoltre il ricorrente in stato di ebbrezza e la questione del parcheggio dell’autovettura. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e travisamento delle proprie dichiarazioni, sostenendo che la frase si riferisse a un diverso momento. Con il secondo ha invocato la violazione del principio di offensività, rilevando che la persona offesa non era stata effettivamente intimidita. Con il terzo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Con il quinto ha lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, collegandola al posteggio dell’autovettura. Con il sesto ha contestato la motivazione sulla quantificazione della pena, già rideterminata in appello. Con il settimo ha censurato la valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo ai limiti del giudizio di legittimità: la diversa collocazione temporale proposta dal ricorrente non risultava evidente né idonea a disarticolare la motivazione, e la censura tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova. Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e manifestamente infondato: per la minaccia non occorre che la vittima sia stata effettivamente intimidita, essendo sufficiente l’idoneità potenziale della condotta, valutata nel contesto concreto; la Corte d’appello aveva contestualizzato le minacce di morte, anche con armi da fuoco. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e reiterativo, poiché il diniego dell’art. 131-bis c.p. era fondato non soltanto sui precedenti specifici, ma anche sulle modalità del fatto, rivolto anche verso terzi, e sullo stato di ebbrezza. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato: la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era priva di illogicità manifesta e non era necessario esaminare ogni elemento prospettato dalle parti. Il quinto motivo è stato dichiarato proposto fuori dai casi previsti, perché l’asserita ingiustizia del fatto altrui era affermata in modo assertivo e la Corte d’appello non aveva ravvisato una diretta correlazione tra il parcheggio e la minaccia; inoltre, la provocazione non è invocabile quando il fatto cui si reagisce sia frutto di provocazioni reciproche. Il sesto motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivata con riferimento agli elementi rilevanti. Il settimo motivo è stato dichiarato non consentito: la valutazione della recidiva era stata svolta concretamente secondo i criteri dell’art. 133 c.p., considerando il rapporto tra il reato e i precedenti e la perdurante inclinazione a delinquere, anche ai fini del diniego della particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte di merito non si è limitata, sul punto dell'abitualità ostativa, a dare atto dei precedenti penali specifici, ma ne ha ritratto specifici elementi negativi, correlati alle modalità del fatto, dispiegate anche verso terzi, ed al ricorrente stato d'ebbrezza

    Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere motivato valorizzando, oltre ai precedenti specifici rilevanti per l’abitualità, anche le modalità concrete del fatto e le condizioni in cui è stato commesso.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena e la sua graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, entro i criteri legali; in cassazione la motivazione è adeguata se indica gli elementi decisivi o rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    I criteri dell’art. 133 c.p. orientano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena; la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione in assenza di vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"

    La valutazione della recidiva deve considerare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto attuale e le precedenti condanne e l’eventuale persistente inclinazione a delinquere, non potendo basarsi soltanto sulla gravità dei fatti e sulla loro collocazione temporale.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è rilevante in cassazione soltanto quando l’errore, ricavabile dal provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati, sia incontrovertibile e decisivo al punto da disarticolare il ragionamento probatorio; il giudice di legittimità verifica la corretta trasposizione del dato probatorio, ma non può rivalutarne il significato o sostituire la valutazione di merito.
  • Il delitto di minaccia non richiede che la persona offesa sia stata effettivamente intimidita: è sufficiente che, considerate le circostanze concrete, la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla sua libertà morale.
  • Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice può considerare le modalità della condotta, la sua estensione verso più persone e le condizioni in cui è stata realizzata; il ricorso alla causa di non punibilità può essere escluso anche sulla base di elementi concreti collegati all’abitualità.
  • Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito non deve passare in rassegna tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, così da rendere comprensibile la valutazione complessiva.
  • L’attenuante della provocazione non può essere riconosciuta quando il fatto ingiusto cui l’agente reagisce sia il prodotto di provocazioni reciproche; la deduzione deve comunque confrontarsi con la motivazione di merito sulla correlazione tra il fatto asseritamente ingiusto e la reazione.
  • La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione la censura non può risolversi in una richiesta di nuova graduazione quando la motivazione richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La valutazione della recidiva deve verificare in concreto, alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., se i precedenti siano indicativi di una perdurante inclinazione a delinquere e abbiano influito sulla commissione del reato successivo; non è sufficiente considerare soltanto la gravità dei fatti o l’intervallo temporale.

Come è indicizzato

MaterieMinacceCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.