Cassazione Penale, Ordinanza n. 34468/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 febbraio 2026 della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 474 c.p., commesso a Barletta il 28 marzo 2018. Con l’unico motivo ha dedotto che il reato si fosse prescritto prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. Per il reato commesso il 28 marzo 2018 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 1 della legge n. 103 del 2017, vigente per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; tale disciplina non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. La Corte ha quindi individuato nel 27 settembre 2028 la data di estinzione del reato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., commesso in Barletta il 28 marzo 2018
La norma identifica il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non svolge ulteriori considerazioni interpretative sulla fattispecie.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi
La disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 regola la sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo di sua vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi
La legge n. 3 del 2019 non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi
La legge n. 134 del 2021 non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; le successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 non l’hanno abrogata con effetti retroattivi.
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