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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34462/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, in ragione della mancata specificazione delle censure richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La responsabilità per furto aggravato, già affermata in primo grado e confermata in appello, resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la decisione di primo grado affermandone la responsabilità per furto aggravato. Con un unico motivo ha contestato promiscuamente la violazione dell’art. 129 c.p.p. e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato: rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, reputata logicamente corretta, il ricorso non specificava gli elementi posti a fondamento delle censure né permetteva di individuare i rilievi sottoposti al giudice dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    L'unico motivo di ricorso, che contesta promiscuamente la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La censura riferita all’art. 129 c.p.p., proposta insieme a quella sulla pena senza individuare specifici elementi a sostegno, è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

    Il motivo d’impugnazione deve indicare gli elementi che fondano la censura in modo da consentire al giudice di individuarne i rilievi e svolgere il proprio sindacato; in mancanza, è generico e inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo d’impugnazione che, pur contestando più profili, non indica gli elementi concreti posti a fondamento delle censure e non consente al giudice di individuare i rilievi da esaminare.
  • La mera contestazione della violazione di una norma processuale e della determinazione della pena, senza specifica illustrazione dei rispettivi profili di doglianza, non soddisfa i requisiti di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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