Cassazione Penale, Sentenza n. 10146/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'omessa sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa accessoria e ha sospeso l'efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Decisione resa il 21/02/2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per omissione della sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida) durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada; il ricorrente sostiene che l'omessa sospensione vanifichi la possibilità di riduzione alla metà della sanzione accessoria in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186, comma 2, lett. b)
Individua il reato contestato (condotta di guida rilevante ai sensi dell'art. 186) e la relativa configurazione normativa; qui funge da norma incriminatrice che ha fondato la condanna sostituita con lavoro di pubblica utilità.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186, comma 9-bis
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che, in caso di esito positivo di tale lavoro, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente può essere ridotta della metà e il reato può estinguersi; la giurisprudenza interpreta questa norma nel senso che il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione accessoria fino alla valutazione dell'esito del lavoro.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
Consente alla Corte di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per specifici vizi assoluti limitati a quanto indicato nella decisione; qui è stata utilizzata per annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa all'omessa sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa accessoria.
Massime di principio
- Quando la pena detentiva e pecuniaria è sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) fino all'udienza di valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità.
- Se il lavoro di pubblica utilità si conclude positivamente, la sanzione amministrativa accessoria può essere ridotta della metà e, se previsto, il reato può estinguersi; per garantire concretamente questo beneficio, è necessario evitare l'immediata efficacia della sospensione della patente prima della valutazione.
- L'omessa sospensione dell'esecutività della sanzione accessoria può essere motivo di annullamento parziale della sentenza impugnata; la Corte può annullare senza rinvio la parte viziata quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 620 c.p.p.
- Il Procuratore Generale può chiedere la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria in attesa della valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità, e tale richiesta può essere considerata dalla Corte nel valutare la tutela dei diritti del condannato.
- In casi analoghi, difensore e giudice dovrebbero prevedere espressamente nella pronuncia la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla conclusione della valutazione del lavoro di pubblica utilità per evitare la vanificazione della riduzione prevista dall'art. 186, comma 9-bis.
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