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Sentenza

Sentenza n. 4754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, (Sezione Prima stralcio), 16 aprile 2024, n. 7467, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di riammissione in servizio degli ex carabinieri ausiliari, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, già carabinieri ausiliari congedati senza demerito tra il 1997 e il 2000 per mancato assorbimento nei contingenti disponibili, hanno contestato il diniego della loro istanza cumulativa di riassunzione in servizio. Hanno sostenuto che la loro posizione dovesse essere assimilata a quella dei volontari in ferma breve o prefissata e che l'art. 961 del d.lgs. n. 66/2010 dovesse essere interpretato in senso estensivo e costituzionalmente orientato. Hanno dedotto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, la mancata considerazione della loro idoneità psico-fisica alla rafferma, la violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione derivanti dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal TFUE, nonché l'erroneità del richiamo all'assenza di graduatorie utilizzabili. Secondo gli appellanti, il mancato esercizio della delega prevista dalla legge n. 537/1993 avrebbe frustrato un loro diritto alla stabilizzazione; inoltre, i requisiti avrebbero dovuto essere valutati con riferimento al momento del congedo e non alla data della domanda di riammissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le censure avessero un nucleo comune: la pretesa di ottenere in via interpretativa l'immissione in ruolo di tutti gli ex carabinieri ausiliari, nonostante l'assenza di una disciplina vigente che la preveda. Una simile operazione costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera legislativa e non potrebbe determinare la reviviscenza di una categoria ormai soppressa. La disciplina storica degli ausiliari non aveva configurato un diritto alla stabilizzazione, ma soltanto una possibilità di accesso subordinata a selezione, contingenti, vacanze organiche e disponibilità finanziarie. Il successivo superamento del modello fondato sul servizio di leva e la soppressione della figura degli ausiliari hanno definitivamente esaurito tale meccanismo. L'art. 961 del d.lgs. n. 66/2010 riguarda esclusivamente marescialli e carabinieri effettivi già appartenenti ai ruoli, non gli ex ausiliari, e attribuisce comunque una mera aspirazione alla riammissione, non un diritto soggettivo. L'idoneità alla rafferma non equivale all'acquisizione della qualifica di carabiniere effettivo e non attribuisce diritti spendibili in successive procedure in assenza di una specifica previsione normativa. È stata esclusa anche la discriminazione rispetto ai VFP1 e VFP4, trattandosi di categorie ontologicamente diverse: gli ausiliari assolvevano un obbligo di leva, mentre i volontari sceglievano professionalmente la carriera militare. I limiti di età per il reclutamento e la riammissione sono stati ritenuti coerenti con le esigenze fisiche e operative delle funzioni militari, purché non arbitrari o irragionevoli; nel caso concreto non risultavano discriminatori. Non era possibile congelare l'età degli appellanti al momento del congedo, poiché il rapporto era cessato e il tempo era successivamente decorso. Il richiamo all'assenza di graduatorie è stato ritenuto corretto e comunque non decisivo in senso favorevole agli appellanti: essi non avevano partecipato a concorsi per allievi carabinieri e la graduatoria formata secondo la disciplina del 1995 aveva esaurito la propria funzione, senza possibilità di interscambio con graduatorie di altre Forze armate. Le spese del grado sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 65, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa

    La disposizione, rimasta priva dei previsti regolamenti attuativi e successivamente abrogata, non ha configurato un diritto alla stabilizzazione degli ausiliari.

  • d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198

    Ha previsto il transito degli ausiliari a condizioni determinate, entro i limiti delle vacanze organiche e attraverso meccanismi selettivi; la relativa graduatoria ha esaurito la propria funzione con la copertura dei posti finanziati.

  • legge 23 agosto 2004, n. 226

    La sospensione del servizio di leva obbligatorio ha determinato il venir meno del bacino di alimentazione della figura del carabiniere ausiliario e il superamento del relativo modello di reclutamento.

  • art. 961 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Possono aspirare alla riammissione

    Disciplina una facoltà di riammissione riferita a marescialli e carabinieri effettivi già appartenenti ai ruoli, soggetta al limite anagrafico dei trentacinque anni e rimessa alla discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione; non attribuisce un diritto soggettivo alla riammissione e non si applica agli ex carabinieri ausiliari.

  • art. 707 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Presuppone l'accesso alla carriera nell'Arma mediante concorso pubblico e prevede limiti anagrafici per il reclutamento; il riferimento a tale disciplina non consente l'assimilazione degli ex ausiliari ai candidati ordinari né l'utilizzo di graduatorie cui non abbiano partecipato.

  • art. 1 CEDU

    Non risulta violato, poiché la differenza di trattamento tra ausiliari e volontari riguarda situazioni strutturalmente diverse.

  • artt. 1, 14 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Non impediscono limiti anagrafici collegati a esigenze oggettive e proporzionate delle funzioni militari, né impongono l'assimilazione tra categorie di reclutamento differenti.

  • art. 14 TFUE

    Il principio di non discriminazione non è violato quando il legislatore tratta diversamente rapporti di servizio geneticamente e causalmente differenti.

  • direttiva 2000/78/CE

    Una differenza di trattamento fondata sull'età può essere legittima se oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e se i mezzi sono appropriati e necessari; tali condizioni sono ravvisabili nei limiti anagrafici connessi alle esigenze fisiche e operative delle carriere militari.

Massime di principio

  • La figura del carabiniere ausiliario, soppressa a seguito del superamento del servizio di leva obbligatorio, non può essere fatta rivivere in via interpretativa per consentire l'immissione in ruolo di ex ausiliari in assenza di una specifica disciplina legislativa vigente.
  • Le discipline storiche di transito o stabilizzazione degli ausiliari, subordinate a vacanze organiche, contingenti, selezioni e disponibilità finanziarie, configurano una mera aspettativa alla partecipazione o all'esito della procedura e non un diritto soggettivo alla stabilizzazione generalizzata.
  • L'art. 961 del d.lgs. n. 66/2010 disciplina la riammissione di soggetti già qualificati come marescialli o carabinieri effettivi e non è estensibile agli ex carabinieri ausiliari; anche per i soggetti cui si applica, la riammissione costituisce una mera aspirazione rimessa alla valutazione dell'Amministrazione e non un diritto soggettivo.
  • La diversa disciplina tra carabinieri ausiliari e volontari in ferma breve o prefissata non integra discriminazione, poiché i primi assolvevano un obbligo di leva mentre i secondi sceglievano sin dall'origine un percorso professionalizzato di carriera militare.
  • I limiti anagrafici per l'accesso e la riammissione nelle carriere militari sono compatibili con i principi di uguaglianza e non discriminazione quando siano collegati alle esigenze fisiche e operative delle funzioni da svolgere e risultino non arbitrari né sproporzionati.
  • I requisiti, compresi quelli anagrafici, per una eventuale riammissione devono essere valutati al momento della domanda secondo la disciplina vigente; il tempo trascorso dopo il congedo non può essere giuridicamente congelato alla data della cessazione dal servizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoReclutamento e idoneitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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