Sentenza del 14/09/2016 n. 18042 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia che aveva riconosciuto alla società l’aliquota agevolata dell’1% per le imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’acquisto di aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000. Con il primo motivo sosteneva che, per i piani attuativi di iniziativa privata, la convenzione urbanistica dovesse essere sottoscritta entro il termine rilevante per l’agevolazione. Con il secondo deduceva che entro cinque anni dal trasferimento l’utilizzazione edificatoria dovesse essere completata, e non semplicemente iniziata. L’Ufficio aveva contestato il beneficio perché, al momento dell’acquisto, l’area non risultava inserita in un piano particolareggiato regolarmente approvato.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha chiarito che il beneficio può riguardare anche interventi attuativi di iniziativa privata e che la convenzione può essere stipulata dopo il trasferimento, ma l’utilizzazione edificatoria deve essere completata entro cinque anni. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di liquidazione: resta dunque dovuto il recupero delle imposte suppletive. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 2.000 euro complessivi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria
L’agevolazione per il trasferimento di aree comprese in piani urbanistici particolareggiati si estende agli interventi attuativi di iniziativa privata; la convenzione comunale non deve necessariamente precedere l’atto di trasferimento. Il requisito temporale resta però vincolante: l’utilizzazione edificatoria deve essere realizzata entro cinque anni.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30
Infatti è vero che in virtù della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30, i benefici di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, risultano estesi anche in caso di interventi edificatori in esecuzione di piani attuativi di iniziativa privata come strumento urbanistico di attuazione per l'attuazione del PRG comunale e quindi come tale da ricomprendersi tra i piani urbanistici particolareggiati quali piani di iniziativa privata attuativi del piano regolatore.
La norma estende il beneficio anche agli interventi realizzati in attuazione di piani di iniziativa privata riconducibili ai piani urbanistici particolareggiati. Tale estensione non elimina il rispetto del termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria.
Codice di procedura civile, art. 384
Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione, rigettando il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Per l’agevolazione relativa all’acquisto di aree inserite in strumenti urbanistici attuativi, possono rilevare anche piani di iniziativa privata, purché siano riconducibili ai piani particolareggiati attuativi del PRG.
- La convenzione attuativa con il Comune può essere stipulata dopo il trasferimento; la sua mancata stipula alla data del rogito non esclude da sola il beneficio, se ricorrono gli altri presupposti.
- Il termine di cinque anni riguarda il completamento dell’utilizzazione edificatoria, non il suo semplice avvio. Se il requisito non è rispettato, l’agevolazione può essere revocata e le imposte recuperate.
- In Cassazione, se la questione può essere definita senza nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciarsi direttamente sul merito.
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