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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09290/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto che aveva rilasciato nel 2011 una fideiussione in favore di un istituto di credito, a garanzia delle obbligazioni assunte da terza persona verso la banca, ha chiesto l’accertamento della nullità o l’annullamento della garanzia e la propria liberazione da ogni obbligo. La domanda era stata dichiarata inammissibile dal tribunale e poi respinta in appello. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) ha contestato la titolarità del credito in capo alla società cessionaria/intervenuta, deducendo difetto di legittimazione e omessa motivazione sulla prova della cessione; 2) ha lamentato la mancata ammissione di prove costituende e la violazione delle norme sulle preclusioni e sulla riproposizione delle istanze istruttorie; 3) ha invocato la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust e del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005; 4) ha dedotto la vessatorietà e invalidità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. ai sensi del Codice del consumo; 5) ha censurato la statuizione sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la totale carenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto dei provvedimenti di merito, difetto che impediva la comprensione delle censure. Ha poi ritenuto che, anche a voler superare tale vizio, tutti i motivi fossero inammissibili: sulla cessione del credito, l’avviso in Gazzetta Ufficiale e gli elementi richiamati dalla Corte territoriale erano idonei a provare l’inclusione del credito nella cessione e la relativa valutazione di merito non era sindacabile; sulle prove istruttorie, a fronte del rigetto in primo grado occorreva uno specifico motivo di appello, non essendo sufficiente la mera riproposizione; sulla nullità antitrust, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla necessità di allegare e provare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della fideiussione del 2011; sulla clausola ex art. 1957 c.c., il ricorrente confondeva la nullità della clausola con la diversa eccezione di estinzione della garanzia per decadenza, che è eccezione in senso stretto e soggetta a preclusioni; infine, la condanna alle spese era coerente con la soccombenza. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi

    il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti per comprendere le censure.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    sono stati invocati come parametri di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e di confrontabilità con la ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza d'appello era motivata in modo comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma non è stato ritenuto violato.

  • artt. 111, 113 e 115 c.p.c.

    evocati per contestare la titolarità del credito e il ragionamento probatorio, ma le censure sono state considerate fuori bersaglio rispetto alla decisione impugnata.

  • artt. 356, 346, 183 c.p.c.

    invocati per la riproposizione delle istanze istruttorie, ma la Corte ha chiarito che il diniego di prove in primo grado richiede un motivo di appello specifico.

  • art. 2 L. n. 287/1990

    richiamato per sostenere la nullità della fideiussione, ma la nullità per intesa anticoncorrenziale postula allegazione e prova della persistenza dell’intesa al momento della stipula.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di deroghe e decadenze, ma la Corte ha distinto tale profilo dalla nullità della clausola e dalla diversa eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.

  • artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 Codice del consumo

    invocati per la vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione d'appello.

  • art. 1957 c.c.

    la Corte ha ribadito che l’eccezione di estinzione della garanzia per decorso del termine è eccezione in senso stretto, soggetta a preclusioni; la nullità della clausola che vi deroga è questione distinta e non sostituisce la mancata tempestiva eccezione di decadenza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite; la condanna è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma senza incidere sull’esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione accelerata del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato in conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta, con condanna del soccombente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca una chiara e sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure e il contenuto della decisione impugnata.
  • La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che ignorano il fondamento logico-giuridico della decisione sono inammissibili.
  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario può essere fornita anche mediante l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e altri elementi idonei a individuare il credito, senza necessità della produzione integrale del contratto di cessione.
  • Quando il giudice di primo grado ha espressamente rigettato istanze istruttorie, in appello non basta una mera riproposizione delle prove: occorre uno specifico motivo che censuri le ragioni del diniego.
  • La nullità di una fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust richiede l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi della nullità, compresa la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della stipula, se questa è successiva al provvedimento dell’autorità di vigilanza.
  • La nullità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. è distinta dall’eccezione di estinzione della garanzia per decadenza ex art. 1957 c.c.; quest’ultima è eccezione in senso stretto e può essere preclusa se non tempestivamente sollevata.
  • La corretta regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la definizione del giudizio in conformità alla proposta può comportare le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProveUsura bancariaClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

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