Cassazione Civile, Sentenza n. 12877/2021 del 13/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pignoramento presso terzi nei confronti di Winterthur Vita/UnipolSai per crediti vantati dai ricorrenti; mancata comparizione del terzo e conseguente giudizio di accertamento dell\'obbligazione del terzo. Il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda perché il credito risultava soddisfatto in altra esecuzione; la Corte d\'appello, dopo una prima pronuncia cassata, nel riesame confermò il rigetto e negò il rimborso delle spese dell\'esecuzione. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione lamentando che la Corte d\'appello non aveva accertato la sussistenza dell\'obbligo del terzo e la capienza del credito al momento del pignoramento e che aveva liquidato in eccesso le spese per scaglione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo), ritenendo che il giudice dell\'esecuzione, nell\'ambito della distribuzione o assegnazione del ricavato/pignorato, deve accertare l\'obbligo del terzo e la relativa capienza per poter liquidare le spese dell\'esecuzione nei limiti di quella capienza. Ha quindi cassato la decisione della Corte d\'appello e rinviato la causa alla Corte d\'appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla liquidazione delle spese; utilizzato come riferimento procedurale in materia di spese e rappresentanza processuale nella fase di esecuzione
Cittato nell\'impugnazione insieme ad altri articoli in tema di liquidazione delle spese; la Corte ha valutato la necessità di accertare la capienza per la rifusione delle spese
Evocato in relazione alle regole sulla condanna alle spese; funzionale alla contestazione sull\'omessa valutazione della capienza del pignoramento
Riferimento procedurale invocato nella prima censura; la Corte ha comunque richiamato il principio che la liquidazione delle spese esecutive è strumentale alla distribuzione del ricavato
Richiamato per distinguere il giudizio di accertamento dell\'obbligazione del terzo: tale giudizio è distinto ma non esclude il diritto del creditore procedente ad ottenere, nell\'esecuzione presso terzi, l\'accertamento della capienza e la rifusione delle spese entro i limiti della stessa
legge 31/12/2012 n.247, art.3 comma 6
Invocata nel secondo motivo con riferimento ai parametri per la liquidazione delle spese/compensi; la Corte ha assorbito tale motivo dopo aver accolto il primo
Citando il decreto ministeriale in relazione ai criteri di liquidazione per scaglioni, oggetto del secondo motivo poi assorbito
Cass. 05/10/2018, n.24571 (giurisprudenza richiamata)
Precisa il principio per cui la liquidazione delle spese dell\'esecuzione, effettuata in funzione della distribuzione del ricavato, è strumentale alla soddisfazione coattiva e non produce efficacia esecutiva/giudicato al di fuori del processo esecutivo; le spese rimangono irripetibili nella misura in cui restino insoddisfatte
Cass. 17/04/1984, n.3786 (giurisprudenza richiamata)
Menzionata dalla Corte territoriale come riferimento sulla distinzione fra giudizi; la Cassazione spiega però che tale distinzione non impedisce l\'accertamento della capienza nel pignoramento presso terzi per ottenere la rifusione delle spese
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi il giudice dell\'esecuzione deve accertare l\'obbligo del terzo e la 'capienza' del credito assegnabile per poter liquidare le spese dell\'esecuzione: la liquidazione è limitata alla capienza effettiva
- Il fatto che il credito sia stato soddisfatto in altra procedura non impedisce automaticamente al creditore procedente di chiedere e ottenere, nell\'esecuzione presso terzi, l\'accertamento della capienza e la rifusione delle spese sostenute, salvo che il diritto a tale rimborso sia stato già definito o rinunciato
- La liquidazione delle spese nell\'esecuzione è strumentale alla distribuzione/assegnazione del ricavato e non ha efficacia esecutiva al di fuori di quel processo: quindi decisioni di liquidazione endoprocedimentali non producono giudicato esecutivo in altro procedimento
- Se il giudice d\'appello omette di verificare la capienza o l\'obbligo del terzo nel pignoramento presso terzi, la decisione è vulnerabile in Cassazione e può essere cassata con rinvio perché il giudice di merito compia quegli accertamenti
- Il debitore esecutato può chiedere una liquidazione endoprocedimentale (entro l\'esecuzione) che, se disposta, può privare il creditore procedente dell\'interesse a coltivare separato giudizio di accertamento; in assenza di tale iniziativa del giudice dell\'esecuzione, il creditore può proseguire per delimitare la capienza e ottenere il rimborso delle spese entro i limiti della stessa
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