Cassazione Civile, Sentenza n. 1188/2020 del 21/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società titolari)
La controversia
Le società ricorrenti avevano concluso accordi con due persone fisiche e con una società di nuova costituzione per la locazione di un macchinario e per la concessione di una licenza esclusiva in Italia relativa alla tecnologia Sismo Building e al marchio Sismo, a fronte di canoni e royalties. A seguito dell’inadempimento della licenziataria, un collegio arbitrale aveva risolto i contratti, condannato la licenziataria al pagamento dei canoni e al risarcimento dei danni e ordinato la cessazione della produzione e distribuzione dei prodotti. Le ricorrenti sostennero che l’attività e il patrimonio della licenziataria fossero stati trasferiti di fatto a una nuova società, poi posta in liquidazione la prima, al fine di sottrarsi alle pretese creditorie; contestarono inoltre la domanda di brevetto depositata dalla nuova società sulla tecnologia rivendicata dalle ricorrenti, la somiglianza del marchio utilizzato e atti di concorrenza sleale. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva nuovamente respinto l’appello, ritenendo non provato il trasferimento d’azienda e non indispensabili i nuovi documenti. In cassazione le società hanno proposto sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che non era stata valutata la documentazione relativa al passaggio di dipendenti, mezzi, macchinari, clientela, contratti e all’identità di siti internet e progetti; (2) violazione dell’art. 2560 c.c. e vizio motivazionale, contestando la valutazione della prova del trasferimento d’azienda; (3) violazione dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. e omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale e sulla relativa documentazione; (4) violazione dell’art. 61 c.p.c. per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio; (5) omesso esame e omessa pronuncia sulla responsabilità delle persone fisiche per i danni da concorrenza sleale; (6) violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio motivazionale sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, riqualificandolo come denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.: il giudice del rinvio aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di concorrenza sleale, esaminando soltanto quella relativa al trasferimento d’azienda, benché la precedente pronuncia di cassazione avesse rimesso al giudice di merito anche la valutazione delle domande ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.; tali domande, inoltre, non erano logicamente o giuridicamente subordinate all’accertamento del trasferimento. La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo non indicava l’omesso esame di un fatto storico, ma lamentava la mancata considerazione di documenti, mentre il fatto del preteso trasferimento era stato esaminato; il secondo sollecitava una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e prospettava un vizio motivazionale non più deducibile nei termini invocati. Nel valutare tali censure, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva motivato, in modo sintetico ma sufficiente, la mancata prova di un nucleo organizzativo idoneo a svolgere un’attività economica. Il quarto, quinto e sesto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la corte veneziana ha omesso di pronunciarsi, discostandosi peraltro dal dictum espresso dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia di annullamento, sulla domanda relativa ai denunciati atti di concorrenza sleale, avendo, al contrario, pronunciato solo sulla domanda volta a far dichiarare l’intervenuto trasferimento d’azienda.
Il giudice incorre in omessa pronuncia quando, pur dovendo decidere sulle domande devolutegli, esamina soltanto una di esse e non si pronuncia su un’autonoma domanda di concorrenza sleale.
questa Corte di cassazione avesse imposto al giudice del rinvio una rivalutazione integrale della documentazione allegata dai ricorrenti, sia per lo scrutinio del denunciato trasferimento d’azienda sia in relazione alle domande avanzate ai sensi dell’art. 2598 c.c., nn. 1 e 3, domande che, peraltro, non possono ritenersi avvolte da un vincolo di pregiudizialità logica o giuridica.
Le domande di concorrenza sleale fondate sull’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. devono essere esaminate autonomamente e non possono essere considerate assorbite, per pregiudizialità logica o giuridica, dalla domanda diretta ad accertare un trasferimento d’azienda.
costituisce elemento costitutivo del trasferimento l’autonomia funzionale dell’azienda, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente.
Ai fini del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il complesso trasferito deve possedere, già al momento dello scorporo, autonomia funzionale e capacità di svolgere la propria funzione produttiva senza rilevanti integrazioni da parte del cessionario.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione o valutazione di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto sottostante è stato comunque considerato.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorrente per cassazione deve specificare il fatto storico omesso, le fonti da cui risulta, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; la mancata esposizione di tutte le risultanze probatorie non equivale all’omesso esame del fatto.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel rispetto degli oneri di specificità e di deposito documentale del ricorso, la censura per omesso esame deve consentire l’identificazione del fatto decisivo e della sua risultanza negli atti; non basta richiamare documenti non esaminati se il fatto storico è stato comunque valutato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La violazione o falsa applicazione di legge investe l’interpretazione della norma o la sua sussunzione nella fattispecie astratta; non consente di ottenere in cassazione una nuova ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Dopo la riformulazione della norma, il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza costituzionalmente rilevante; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è censurabile.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su una domanda autonoma ritualmente sottoposta al suo esame; una domanda di concorrenza sleale non è assorbita dalla sola decisione sulla distinta domanda di accertamento del trasferimento d’azienda, se tra le due non sussiste pregiudizialità logica o giuridica.
- Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda presuppone un’entità produttiva funzionalmente autonoma già al momento dello scorporo, idonea a perseguire uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; la mancata valutazione o menzione di singoli documenti non è sufficiente se il fatto storico è stato comunque esaminato.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, riservate al giudice di merito.
- Il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie che si traducono nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in una motivazione perplessa e incomprensibile; il mero difetto di sufficienza non è deducibile.
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