Cassazione Civile, Ordinanza n. 31397/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva solo parzialmente respinto il suo ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, confermativa di un rigetto in primo e secondo grado della sua impugnazione contro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 emessi dal Comune. La doglianza era limitata a un preteso errore di fatto della Corte: nell’ordinanza revocanda si era affermato che la base imponibile ICI fosse stata desunta dalle scritture contabili della società, mentre secondo la ricorrente la CTR avrebbe indicato che essa era stata desunta da una perizia di stima. Il Comune ha resistito con controricorso; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha escluso l’errore revocatorio. Ha rilevato che, anche se la CTR aveva menzionato una perizia di stima, la base imponibile era comunque stata ricostruita a partire dal valore contabile del parco eolico risultante dalla documentazione societaria e dal bilancio, in relazione al conferimento del ramo d’azienda in un’operazione di aumento di capitale. Ne è conseguito che la precedente ordinanza non aveva supposto l’esistenza di un fatto inesistente, ma aveva correttamente valorizzato dati contabili interni alla società; il ricorso per revocazione è stato quindi respinto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del Comune, mentre nulla è stato disposto verso l’Agenzia delle entrate, rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, richiamando i motivi di cui all'art. 395 c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o errore di fatto, non in un errore di diritto o di valutazione
per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina secondo i criteri del richiamo all'art. 7, comma 3, d.l. 333/1992
art. 7, comma 3, d.l. 333/1992
penultimo periodo del comma 3
per le unità immobiliari del gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore imponibile è costituito dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento risultante dalle scritture contabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di esito sfavorevole
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice incorra in una svista percettiva immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti di causa, e non quando la questione investa attività interpretative o valutative.
- Non ricorre errore di fatto revocatorio se il fatto asseritamente percepito male ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed è stato comunque apprezzato dal giudice nella decisione.
- Ai fini della base imponibile ICI per immobili del gruppo catastale D non accatastati e posseduti da imprese, rilevano i dati contabili societari; la valorizzazione del bene attraverso una perizia richiamata negli atti non esclude che il valore fiscale sia stato poi recepito nelle scritture contabili e nel bilancio.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare la ricostruzione giuridica compiuta nella precedente pronuncia.
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