Cassazione Civile, Ordinanza n. 36284/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di procedure di espropriazione immobiliare pendenti davanti al Tribunale di Brindisi, il debitore esecutato propose opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, contestando sia la regolarità formale di alcuni atti della procedura sia il diritto di procedere del creditore procedente, assumendo la nullità del contratto di finanziamento. Il tribunale accolse solo in parte l'opposizione all'esecuzione, rideterminando in diminuzione il credito della società mandataria del creditore. Contro la sentenza, limitatamente ai capi concernenti l'opposizione agli atti esecutivi, il debitore propose ricorso per cassazione con tre motivi; tuttavia, nel fascicolo depositato in Cassazione non risultava provata la notificazione di un ricorso per cassazione, essendo invece presente un atto di citazione in appello avverso la medesima sentenza.
La decisione
La Corte ha rilevato l'assenza della prova della notificazione del ricorso per cassazione e l'inesistenza, nella documentazione disponibile, di un atto univocamente qualificabile come ricorso notificato alle controparti. Per tale ragione non ha esaminato i motivi di gravame e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo per dare atto della riserva del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto, in conseguenza dell'esito del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per individuare la misura del contributo unificato ulteriore, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata prova della notificazione del ricorso alle controparti comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi dedotti.
- La presenza nel fascicolo di un atto diverso dal ricorso per cassazione, quale un atto di citazione in appello, non consente di ritenere soddisfatto l'onere di notificazione del ricorso di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →