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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36284/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di procedure di espropriazione immobiliare pendenti davanti al Tribunale di Brindisi, il debitore esecutato propose opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, contestando sia la regolarità formale di alcuni atti della procedura sia il diritto di procedere del creditore procedente, assumendo la nullità del contratto di finanziamento. Il tribunale accolse solo in parte l'opposizione all'esecuzione, rideterminando in diminuzione il credito della società mandataria del creditore. Contro la sentenza, limitatamente ai capi concernenti l'opposizione agli atti esecutivi, il debitore propose ricorso per cassazione con tre motivi; tuttavia, nel fascicolo depositato in Cassazione non risultava provata la notificazione di un ricorso per cassazione, essendo invece presente un atto di citazione in appello avverso la medesima sentenza.

La decisione

La Corte ha rilevato l'assenza della prova della notificazione del ricorso per cassazione e l'inesistenza, nella documentazione disponibile, di un atto univocamente qualificabile come ricorso notificato alle controparti. Per tale ragione non ha esaminato i motivi di gravame e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancata prova della notificazione del ricorso alle controparti comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi dedotti.
  • La presenza nel fascicolo di un atto diverso dal ricorso per cassazione, quale un atto di citazione in appello, non consente di ritenere soddisfatto l'onere di notificazione del ricorso di legittimità.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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