Cassazione Penale, Sentenza n. 4004/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Forlanelli ha impugnato la sentenza d'appello del 29/05/2020 (Corte d'Assise d'Appello di Brescia) che lo aveva ritenuto responsabile, insieme a Ferrari Emanuele, di duplice omicidio volontario aggravato, rapina aggravata dall'uso di arma e porto abusivo di arma, deducendo: mancata prova del concorso in omicidio ex art.110 c.p. (occorreva dimostrare che avesse previsto e accettato l'omicidio o che avesse voluto il fatto più grave), errata applicazione dell'aggravante del nesso teleologico (art.61 n.2 e art.576 c.p.), violazione del principio di specialità rispetto alla rapina, assorbimento dell'aggravante in caso di rapina impropria, rilevanza delle dichiarazioni confessorie del coimputato (raptus), contestazione dell'esistenza della rapina (sostenendo che prima vi fu l'omicidio e poi l'impossessamento), e infine censura sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, che aveva riconosciuto: la responsabilità in concorso ex art.110 c.p. (perché Forlanelli era a conoscenza che Ferrari era armato, aveva pianificato la rapina con l'uso dell'arma, conosceva l'inesperienza del complice, erano stati adottati accorgimenti per non essere identificati e si era impossessato delle cose delle vittime dopo i fatti); l'applicabilità dell'aggravante del nesso teleologico (omicidio commesso per realizzare la rapina/impossessamento della droga); la qualificazione della rapina (concorrente con l'omicidio) e la congruità della pena determinata in appello (rideterminata a 20 anni in appello, confermata dalla decisione di rigetto). Conseguentemente la sentenza di secondo grado è stata confermata.
Norme richiamate
Il concorso di persone nell'omicidio commesso nel corso di una rapina a mano armata è stato ritenuto pieno (non anomalo) quando l'evento mortale è un possibile e prevedibile sviluppo dell'uso dell'arma; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostravano che Forlanelli aveva previsto e accettato le conseguenze mortali.
Richiamato dalla difesa come alternativa (concorso anomalo), ma la Corte ha escluso l'applicazione di tale norma perché ha ritenuto sussistere il concorso ordinario ex art.110; l'art.116 opera nell'ipotesi di concorso anomalo con mancanza di rappresentazione e volizione dei motivi teleologici.
Norma base sull'omicidio volontario; la Corte l'ha applicata con riferimento alla responsabilità in concorso per il duplice omicidio.
Riguarda le circostanze aggravanti, tra cui l'omicidio commesso per assicurarsi l'impunità o per realizzare altro delitto; la Corte ha ritenuto applicabile tale aggravante (nexus teleologico) quando l'omicidio è finalizzato o strumentale alla rapina/impossessamento della droga.
Aggravante del nesso teleologico: la Corte ha interpretato che, nel caso di rapina propria con omicidio realizzato per conseguire la rapina o l'impossessamento, la circostanza aggravante è applicabile anche ai concorrenti che hanno voluto o accettato la finalità.
art. 628 primo comma citato in motivazione
La Corte ha confermato che la rapina propria sussiste anche quando la violenza voluta dal colpevole ha cagionato la morte della vittima e che il delitto di rapina concorre materialmente con l'omicidio aggravato; inoltre l'impossessamento della droga dopo l'omicidio integra la rapina.
Utilizzato in funzione di cumulo di pene: aumento della pena per i reati successivi (ad es. aumento per secondo omicidio, rapina, porto d'arma) nella determinazione della pena da parte del giudice di merito.
Riguarda le attenuanti generiche: la Corte d'Appello ha riconosciuto le attenuanti generiche e le ha dichiarate equivalenti alle aggravanti; la Cassazione ha ritenuto legittimo il giudizio comparativo svolto dal giudice di merito.
Norme sulla determinazione della pena e sui criteri: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito e l'ammissibilità di motivazioni sintetiche quando la pena è sotto la media edittale.
Norma procedurale richiamata a fini delle conseguenze del rigetto del ricorso (accenno a oneri a carico della parte privata), citata in chiusura della sentenza.
Massime di principio
- La partecipazione ad una rapina a mano armata può determinare responsabilità in concorso per l'omicidio commesso durante la rapina quando l'evento mortale era un possibile e prevedibile sviluppo dell'uso dell'arma (possedere arma, pianificazione, misure precauzionali, conoscenza dell'inesperienza del complice sono elementi indicativi).
- L'aggravante del nesso teleologico (art.61 n.2 e art.576) si applica normalmente quando l'omicidio è finalizzato a realizzare o facilitare la rapina o l'impossessamento (anche di droga); non sempre è assorbita per speciale rispetto alla rapina propria.
- Il principio di specialità può portare all'assorbimento dell'aggravante solo in fattispecie particolari (rapina impropria) e non automaticamente in tutti i casi di rapina; va valutato caso per caso in base alla natura della violenza e alla finalità dell'azione.
- La mera affermazione difensiva di un 'raptus' dell'esecutore non esclude di per sé la responsabilità del concorrente né l'applicazione del nesso teleologico, specie se il comportamento successivo (impossessamento delle cose, misure di occultamento) indica finalità di profitto o di rapina.
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è discrezionale e sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità; motivazioni anche sintetiche possono essere sufficienti quando la pena è sotto la media edittale.
- Elementi fattuali concreti che rafforzano la previsione e accettazione del rischio omicidiario includono: dichiarazioni sul piano criminoso e sull'uso dell'arma, consapevolezza che il complice era armato, misure per eludere l'identificazione (targa falsa, spegnimento cellulari), comportamento freddo dopo l'evento e impossessamento degli oggetti delle vittime.
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