Cassazione Civile, Ordinanza n. 04928/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica chiesto da una società dopo la cessazione dell'attività nella Provincia di Monza e Brianza. L'amministrazione finanziaria aveva rigettato l'istanza ritenendola tardiva per decadenza ex art. 14 del TUA. La società aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado perché la CTR aveva ritenuto che, in presenza di cessazione dell'attività, il termine biennale per chiedere il rimborso decorresse dall'ultima dichiarazione annuale di consumo, e non dal momento in cui i crediti si erano materialmente formati. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione degli artt. 14 e 56 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che il termine di decadenza biennale avrebbe dovuto decorrere dalla maturazione del credito, anche se antecedente all'ultima dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, richiamando il principio secondo cui, nei rapporti relativi alle accise sui prodotti energetici, il credito da eccedenza di versamenti non è soggetto a decadenza se viene regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive; il rimborso non è però azionabile prima della chiusura del rapporto. Una volta cessata l'attività e definito il rapporto, il credito integra un indebito oggettivo e l'istanza di rimborso deve essere presentata entro due anni dall'ultima dichiarazione di consumo definitiva. Poiché nel caso concreto la società aveva cessato l'attività e aveva presentato l'ultima dichiarazione nel 2011, la domanda del 04/04/2012 è stata considerata tempestiva. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenuta consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale successivamente al ricorso.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
disciplina il termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso in materia di accise; nel caso di rapporto definito, il termine decorre dall'ultima dichiarazione definitiva di consumo.
art. 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato insieme all'art. 14 dal ricorrente per contestare la decorrenza del termine di decadenza; la Corte nega che la norma imponga una decorrenza anticipata rispetto all'ultima dichiarazione definitiva.
art. 6, comma 3, d.l. 29 novembre 1988, n. 511
la disciplina della riscossione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica è modellata su quella delle accise.
l. 27 gennaio 1989, n. 2
legge di conversione del d.l. n. 511/1988, richiamata per fondare il regime delle addizionali provinciali sulle accise.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge sostanziale nella sentenza impugnata.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di accise sui prodotti energetici, il credito da eccedenza di versamenti può essere riportato nelle dichiarazioni successive senza incorrere in decadenza, finché il rapporto non sia chiuso.
- Il rimborso del credito maturato nel corso del rapporto non può essere richiesto anticipatamente: esso diventa azionabile solo quando il rapporto è definito e la posizione è consolidata.
- Quando il rapporto è cessato, il credito per eccedenza versata si configura come indebito oggettivo e l'istanza di rimborso deve essere proposta entro il termine biennale decorrente dall'ultima dichiarazione di consumo definitiva.
- Le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica seguono, quanto a riscossione e rimborso, la disciplina delle accise richiamata dalla normativa speciale.
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