Cassazione Civile, Ordinanza n. 33264/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa nei confronti di un soggetto appartenente alla società ricorrente, la società ha proposto reclamo al collegio ex art. 591 ter c.p.c. contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disatteso il suo precedente ricorso relativo all'aggiudicazione dell'immobile pignorato in favore del resistente. La contestazione derivava dall'esclusione della società dalla partecipazione alla vendita senza incanto svolta davanti al professionista delegato. Il Tribunale di Cremona ha rigettato il reclamo e la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi: dalla decisione emerge soltanto che la Corte ha ritenuto assorbente la questione della ricorribilità del provvedimento. La ricorrente ha anche insistito in memoria per la decisione, nonostante la proposta di definizione anticipata che segnalava l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che l'ordinanza collegiale pronunciata sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del giudice dell'esecuzione nelle operazioni di vendita delegate al professionista non abbia natura decisoria né definitiva e non sia quindi impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha richiamato un orientamento nomofilattico consolidato e ha ritenuto non idonei gli argomenti difensivi della ricorrente a mutare l'indirizzo. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando i presupposti di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., le ha applicato anche la relativa condanna pecuniaria, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il reclamo al collegio contro gli atti del giudice dell'esecuzione adottati nel corso delle operazioni di vendita delegate al professionista non sfocia in un provvedimento impugnabile in cassazione, se l'ordinanza non ha natura decisoria e definitiva.
Le operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare possono essere delegate al professionista; gli atti compiuti in tale sede sono oggetto del reclamo richiamato dalla decisione.
È richiamato per il reclamo collegiale, quale modello processuale evocato per la cognizione sugli atti contestati.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte esclude l'impugnabilità straordinaria perché l'ordinanza reclamata non è provvedimento decisorio e definitivo suscettibile di passare in giudicato.
È la base della proposta di definizione anticipata del ricorso per manifesta inammissibilità.
Consente la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti, come avvenuto nella specie.
Regola la trattazione camerale e il deposito di memorie; la ricorrente vi ha depositato memoria e chiesto decisione.
La Corte ha applicato la condanna equitativa per responsabilità aggravata, ritenendo manifestamente infondato/inammissibile il ricorso.
È stata applicata un'ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende, richiamando la previsione espressa dall'art. 380 bis.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c. contro gli atti del giudice dell'esecuzione nelle vendite delegate non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione se non possiede natura decisoria e definitiva.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non basta che il provvedimento incida su interessi delle parti: occorre che esso sia idoneo a definire la controversia con attitudine al giudicato, altrimenti resta privo di autonoma ricorribilità anche ex art. 111, comma 7, Cost.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato sulla non impugnabilità del provvedimento, il ricorso che non offra argomenti idonei a superarlo può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alle sanzioni per responsabilità aggravata.
- La declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione può comportare, oltre alle spese di lite, sia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 della medesima disposizione, nonché l'ulteriore contributo unificato.
- Nei procedimenti camerali di cassazione soggetti a definizione anticipata, la memoria della parte non è sufficiente a superare la manifesta inammissibilità se non introduce elementi giuridici nuovi e pertinenti rispetto al consolidato orientamento applicabile.
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