Cassazione Civile, Ordinanza n. 13041/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga del trattenimento di un cittadino nigeriano presso il C.P.R. di Torino, disposta dal Giudice di pace di Torino con decreto del 9 luglio 2021. Il ricorrente era stato sottoposto a espulsione e trattenimento dopo la scarcerazione; il trattenimento era stato inizialmente convalidato e poi prorogato una prima volta. La seconda proroga è stata richiesta dalla Questura di Torino con riferimento a una richiesta di audizione per l’identificazione inoltrata il 14 maggio 2021 e alla asserita mancata collaborazione dello straniero. Il ricorrente ha impugnato il decreto di proroga in cassazione deducendo violazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che mancasse il presupposto della particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio: non vi era stata attività istruttoria successiva al 14 maggio 2021, la richiesta di audizione al Ministero dell’Interno non dimostrava il coinvolgimento delle autorità consolari nigeriane, ed era stata già utilizzata per giustificare la prima proroga. Ha inoltre contestato che la mancata collaborazione dello straniero potesse giustificare la seconda proroga.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il giudice di pace aveva accolto la richiesta della Questura con motivazione meramente apparente e per formule di stile, senza prendere posizione sulle specifiche censure difensive formulate dal ricorrente nella memoria di udienza. La Corte ha ribadito che il trattenimento dello straniero è misura incidente sulla libertà personale e può essere prorogato solo nei casi e nei limiti rigidamente previsti dalla legge; per la seconda proroga l’art. 14, comma 5, richiede presupposti più stringenti della prima proroga, e cioè elementi concreti che facciano ritenere probabile l’identificazione ovvero la necessità della proroga per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto, il decreto impugnato non conteneva alcuna motivazione specifica su tali presupposti. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di pace, perché il termine perentorio per disporre la proroga era ormai decorso. Quanto alle spese, non ha disposto regolazione, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
la seconda proroga del trattenimento richiede presupposti autonomi e più stringenti, con motivazione specifica su elementi concreti che rendano probabile l’identificazione o necessaria la proroga per organizzare il rimpatrio
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di presupposti rigorosi per il trattenimento e le sue proroghe
art. 15, par. 1, direttiva 2008/115/UE
invocato per escludere che la mancata collaborazione dello straniero da sola possa giustificare l’estensione del trattenimento
art. 13 Cost.
la limitazione della libertà personale richiede riserva assoluta di legge; l’autorità amministrativa non dispone di potere discrezionale oltre i limiti legali
consente la cassazione senza rinvio quando il termine perentorio per adottare la proroga è già decorso
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione segue le regole speciali indicate dalla norma
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la regola sulla condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si riferisce alla soccombenza di un’Amministrazione statale
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini del rimpatrio è una misura restrittiva della libertà personale consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con rigorosa osservanza dei relativi limiti temporali.
- Per la seconda proroga del trattenimento non è sufficiente il mero richiamo a una precedente richiesta istruttoria o a formule generiche: il giudice deve verificare e motivare la sussistenza di elementi concreti che rendano probabile l’identificazione oppure la necessità della proroga per organizzare il rimpatrio.
- La motivazione del provvedimento di proroga non può essere apparente o stereotipata, ma deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive del trattenuto e dare conto della congruenza tra i presupposti di fatto e la finalità del rimpatrio.
- Quando il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe potuto essere disposta è già spirato, la cassazione può avvenire senza rinvio, essendo inutile la rinnovazione del giudizio.
- La mera mancata collaborazione dello straniero non è, di per sé sola, sufficiente a fondare la proroga del trattenimento se non è accompagnata dai presupposti legali richiesti per la specifica fase procedimentale.
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