Cassazione Penale, Sentenza n. 41924/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il decreto di sequestro preventivo su un immobile in costruzione di proprietà formale della cooperativa Halley. Le censure vertono su: 1) presunta mancata o apparente motivazione e violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p., per non avere riconosciuto la legittima provenienza delle somme impiegate (in particolare una vincita di gioco e un mutuo) e per avere errato il calcolo della sproporzione reddituale relativa al 2018; 2) violazione degli artt. 240, 240-bis c.p. e 104-bis disp. att. c.p.p., per aver sottoposto a sequestro l'immobile pur essendo la proprietà formale intestata alla cooperativa Halley e non ai ricorrenti, ritenendo invece che si sarebbe dovuto sequestrare soltanto le quote della cooperativa o i versamenti effettuati.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Michele Lombardi è inammissibile d'ufficio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto da non legittimato (il provvedimento impugnato non risultava formalmente emesso nei suoi confronti). Il ricorso di Maria Siponta Potito è inammissibile: il primo motivo è rigettato perché la Corte di merito ha adeguatamente motivato la presunta sproporzione reddituale e ha valutato le prove (vincite di gioco insufficienti, transiti contabili sospetti, utilizzo di somme prelevate da imprese a partecipazione mafiosa) e la censura in Cassazione non può sindacare fatti già valutati; il secondo motivo è inammissibile perché il Tribunale ha correttamente ritenuto la concreta disponibilità dell'immobile da parte del nucleo Lombardi-Potito (mutuo garantito dall'immobile, chiavi in possesso, intercettazioni, interessamento del soggetto) e il periculum in mora. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e applicazione di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma richiamata per la composizione del Tribunale del riesame che ha deciso sull'istanza di riesame
richiamato in relazione ai reati contestati al marito (associazione di tipo mafioso e reati aggravati), rilevante per la valutazione del quadro indiziario e del pericolo di dispersione dei beni
richiamato dalla difesa in ordine a profili probatori e ammissione della prova, ma la Corte ha ritenuto che la questione attenga alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione
richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente
norma sulla confisca per sproporzione che autorizza la presunzione di illiceità delle risorse; la Corte del riesame ha applicato la disciplina ritenendo sussistente sproporzione e disponibilità del bene anche se la proprietà formale era della cooperativa
norma generale sulla confisca citata a supporto della possibilità di colpire beni della disponibilità dell'imputato
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa in ordine ai limiti del sequestro, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la formale intestazione quando è dimostrata la disponibilità effettiva
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando proposto da soggetto non legittimato; applicata de plano al ricorso di Lombardi
legge che ha introdotto la modifica all'art. 610 c.p.p. richiamata per l'inammissibilità del ricorso proposto da non legittimato
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
stabilisce il limite del ricorso per cassazione alla denuncia di violazioni di legge; la Corte lo ha richiamato per escludere il sindacato di fatti e motivazione di merito
richiamato per la trattazione scritta del procedimento (disposizione procedurale organizzativa)
prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata alla determinazione della sanzione di 3.000 euro
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata come principio in ordine all'onere di motivare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui non risultante
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto: non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto e motivazione adeguata rese dal giudice di merito
- Un ricorso proposto da soggetto non legittimato è inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p.: verificare sempre la formale destinazione del provvedimento impugnato prima di impugnare
- Ai fini del sequestro e della confisca per sproporzione (art. 240-bis), non basta dimostrare una fonte lecita parziale (es. una vincita di gioco) se tale fonte non giustifica integralmente l'investimento o è incompatibile con gli elementi investigativi che mostrano transiti e utilizzi diversi
- La formale intestazione del bene a terzi non esclude la misura cautelare se è provata la disponibilità effettiva dell'interessato (mutuo garantito dall'immobile, possesso delle chiavi, interventi organizzativi, interposizioni fittizie)
- L'uso di successive operazioni finanziarie (es. accensione di un mutuo dopo l'investimento) non automaticamentesana la provenienza delle somme impiegate in precedenza; occorre prova puntuale e congrua della legittima provenienza e della corrispondenza temporale
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: usare la fase di gravame per produrre documentazione chiara e deduzioni giuridiche attinenti a violazioni di legge, non solo a rieQuelle di fatto
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