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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41924/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il decreto di sequestro preventivo su un immobile in costruzione di proprietà formale della cooperativa Halley. Le censure vertono su: 1) presunta mancata o apparente motivazione e violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p., per non avere riconosciuto la legittima provenienza delle somme impiegate (in particolare una vincita di gioco e un mutuo) e per avere errato il calcolo della sproporzione reddituale relativa al 2018; 2) violazione degli artt. 240, 240-bis c.p. e 104-bis disp. att. c.p.p., per aver sottoposto a sequestro l'immobile pur essendo la proprietà formale intestata alla cooperativa Halley e non ai ricorrenti, ritenendo invece che si sarebbe dovuto sequestrare soltanto le quote della cooperativa o i versamenti effettuati.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Michele Lombardi è inammissibile d'ufficio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto da non legittimato (il provvedimento impugnato non risultava formalmente emesso nei suoi confronti). Il ricorso di Maria Siponta Potito è inammissibile: il primo motivo è rigettato perché la Corte di merito ha adeguatamente motivato la presunta sproporzione reddituale e ha valutato le prove (vincite di gioco insufficienti, transiti contabili sospetti, utilizzo di somme prelevate da imprese a partecipazione mafiosa) e la censura in Cassazione non può sindacare fatti già valutati; il secondo motivo è inammissibile perché il Tribunale ha correttamente ritenuto la concreta disponibilità dell'immobile da parte del nucleo Lombardi-Potito (mutuo garantito dall'immobile, chiavi in possesso, intercettazioni, interessamento del soggetto) e il periculum in mora. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e applicazione di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la composizione del Tribunale del riesame che ha deciso sull'istanza di riesame

  • art. 416-bis cod. pen.

    richiamato in relazione ai reati contestati al marito (associazione di tipo mafioso e reati aggravati), rilevante per la valutazione del quadro indiziario e del pericolo di dispersione dei beni

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa in ordine a profili probatori e ammissione della prova, ma la Corte ha ritenuto che la questione attenga alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • art. 240-bis cod. pen.

    norma sulla confisca per sproporzione che autorizza la presunzione di illiceità delle risorse; la Corte del riesame ha applicato la disciplina ritenendo sussistente sproporzione e disponibilità del bene anche se la proprietà formale era della cooperativa

  • art. 240 cod. pen.

    norma generale sulla confisca citata a supporto della possibilità di colpire beni della disponibilità dell'imputato

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa in ordine ai limiti del sequestro, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la formale intestazione quando è dimostrata la disponibilità effettiva

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando proposto da soggetto non legittimato; applicata de plano al ricorso di Lombardi

  • legge n. 103/2017

    legge che ha introdotto la modifica all'art. 610 c.p.p. richiamata per l'inammissibilità del ricorso proposto da non legittimato

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    stabilisce il limite del ricorso per cassazione alla denuncia di violazioni di legge; la Corte lo ha richiamato per escludere il sindacato di fatti e motivazione di merito

  • art. 23 D.L. n. 137/2020

    richiamato per la trattazione scritta del procedimento (disposizione procedurale organizzativa)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata alla determinazione della sanzione di 3.000 euro

  • sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000

    richiamata come principio in ordine all'onere di motivare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui non risultante

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto: non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto e motivazione adeguata rese dal giudice di merito
  • Un ricorso proposto da soggetto non legittimato è inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p.: verificare sempre la formale destinazione del provvedimento impugnato prima di impugnare
  • Ai fini del sequestro e della confisca per sproporzione (art. 240-bis), non basta dimostrare una fonte lecita parziale (es. una vincita di gioco) se tale fonte non giustifica integralmente l'investimento o è incompatibile con gli elementi investigativi che mostrano transiti e utilizzi diversi
  • La formale intestazione del bene a terzi non esclude la misura cautelare se è provata la disponibilità effettiva dell'interessato (mutuo garantito dall'immobile, possesso delle chiavi, interventi organizzativi, interposizioni fittizie)
  • L'uso di successive operazioni finanziarie (es. accensione di un mutuo dopo l'investimento) non automaticamentesana la provenienza delle somme impiegate in precedenza; occorre prova puntuale e congrua della legittima provenienza e della corrispondenza temporale
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: usare la fase di gravame per produrre documentazione chiara e deduzioni giuridiche attinenti a violazioni di legge, non solo a rieQuelle di fatto

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