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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49249/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma del Tribunale che aveva: a) riconosciuto la pericolosità sociale qualificata e applicato a Cono Gallo e Vito Gallo la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni; b) accertato una significativa sproporzione tra redditi/attività economiche del nucleo familiare e il valore di specifici beni immobili/aziendali intestati anche ad Angelo Gallo e Assunta Sabia; c) disposto la confisca di prevenzione di tali cespiti ritenuti di non dimostrata provenienza lecita. Cono Gallo deduce (i) apparente motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale, posto che è detenuto ininterrottamente dal 2016, e (ii) rifiuto di disporre perizia tecnico-contabile per dimostrare la lecita provenienza dei beni. Vito Gallo deduce (i) impossibilità giuridica di applicare una misura personale a detenuto in espiazione di lunga pena e (ii) insufficienza delle prove a fondamento della sua condanna di primo grado per partecipazione direttiva a narcotraffico. Angelo Gallo e Assunta Sabia censurano la confisca sostenendo che la consulenza tecnica e i dati contabili dimostrerebbero l'assenza di sproporzione e la lecita disponibilità delle risorse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure. Ha ritenuto legittima la possibilità di valutare l'attualità della pericolosità sociale anche quando il proposto sia in stato di detenzione, richiamando giurisprudenza consolidata sul punto. Ha giudicato adeguatamente motivato il decreto impugnato circa la pericolosità di Cono e Vito Gallo e l'istruttoria contabile e patrimoniale relativa al nucleo familiare, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'ulteriore acquisizione di una perizia tecnico-contabile in sede d'appello. Ha confermato la sproporzione reddituale/patrimoniale e la conseguente confisca di prevenzione dei beni ritenuti non giustificati da provenienza lecita. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 4, comma 1, lett. a) e b))

    La norma definisce i presupposti della pericolosità sociale qualificata e legittima l'applicazione di misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale) quando sussistono pericolosità attuale e qualificata; la Corte ha ritenuto tali presupposti accertati nonostante lo stato detentivo.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 10 e 27)

    Stabilisce i limiti di impugnabilità nel procedimento di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (sostanziale o processuale), con conseguente esclusione di censure meramente di merito o di adeguatezza motivazionale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede gli effetti processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso (tra cui la condanna alle spese) e legittima la condanna a favore della Cassa delle ammende cui la Corte ha comminato una somma per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione non impedisce per principio l'applicazione o la valutazione dei presupposti per misure di prevenzione personali: la 'attualità' della pericolosità può essere valutata anche durante la detenzione e la misura può essere eseguita pienamente una volta cessato lo stato detentivo, purché permanga la pericolosità.
  • In materia di prevenzione patrimoniale, la confisca può essere disposta quando esista sproporzione tra redditi/attività dichiarate e il valore dei beni, salvo che la legittima provenienza sia dimostrata dagli interessati; l'onere probatorio pratico grava su chi afferma la lecita provenienza.
  • Il giudice di merito non è obbligato a disporre perizia tecnico-contabile in sede d'appello se ritiene di poter decidere sulla base degli atti acquisiti: la richiesta di perizia deve essere valutata in funzione della necessità effettiva per la decisione e la sua omissione è sindacabile in Cassazione solo se manifesta e decisiva per la valutazione.
  • In cassazione nel procedimento di prevenzione sono ammesse solo censure di legittimità; critiche sostanzialmente di merito (es. diversa valutazione degli elementi contabili) sono inammissibili se non configurano violazione di legge o motivazione apparente/assente.
  • Per contestare l'applicabilità di misure personali fondate su precedenti condanne, è essenziale indicare profili di illegittimità o di carenza della motivazione tali da incidere sulla valutazione di legge; mere contestazioni di credibilità o di valutazione del fatto raramente superano il filtro di inammissibilità.
  • Chi intende dimostrare la lecita provenienza dei beni dovrebbe fornire prove documentali e, se necessario, sollecitare e motivare tempestivamente l'acquisizione di perizie tecniche in sede di primo grado o appello, non limitandosi a deduzioni generiche in cassazione.

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