Cassazione Penale, Sentenza n. 29371/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Iengo e Esposito hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva rigettato la loro istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Lagonegro (10/05/2022). Hanno dedotto che, a causa dei rinvii disposti per l'emergenza Covid-19, l'udienza fissata per il 18/11/2020 era stata poi differita senza che venisse comunicata loro (o ai difensori) la nuova data; la notifica della sentenza è avvenuta solo nel gennaio 2023. Hanno quindi sostenuto la violazione dell'art. 179 c.p.p. e la rilevanza di precedenti delle Sezioni Unite (es. Maritan), chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che il rimedio della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. tutela esclusivamente le ipotesi in cui il condannato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-bis e non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa, oppure non avesse conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia. Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno contestato di conoscere l'esistenza del processo (c'era regolare perfezionamento delle notifiche della citazione a giudizio) e l'omessa comunicazione del differimento di una udienza non rientra nelle fattispecie tipiche tutelate con la rescissione quando l'esistenza del processo era nota: la questione avrebbe dovuto essere sollevata in sede di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Lovric e Burba) che delimita l'ambito della rescissione. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"il condannato (...) con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che abbia avuto conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"
La Corte interpreta la norma come rimedio straordinario limitato ai casi in cui l'imputato sia stato dichiarato assente nei termini dell'art. 420-bis e non abbia potuto impugnare per causa non sua; non si estende alle omissioni di comunicazione di un mero differimento quando l'esistenza del processo era già nota
Norma richiamata come presupposto per individuare l'ipotesi di assenza idonea a giustificare la rescissione: la mancata partecipazione deve essere tale da aver pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza
Riguarda la comunicazione delle notizie di udienza; la Corte osserva che l'omessa comunicazione del differimento può integrare una nullità ma, se l'esistenza del processo era nota, non costituisce di per sé materia idonea alla rescissione del giudicato
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma relativa alle nullità assolute della citazione/avviso: la Corte segnala che alcune nullità (per es. omesso avviso al difensore di fiducia) sono assolute ma vanno dedotte e impugnate nel giudizio di merito con i rimedi ordinari
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Motivazione di vizio di motivazione e violazione di norme processuali dedotte in cassazione: la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e quindi i ricorsi inammissibili
Normativa emergenziale Covid-19 richiamata in relazione ai rinvii d'udienza; la Corte prende atto dei rinvii ma osserva che ciò non modifica i limiti di ammissibilità della rescissione
Rimessione ordinaria citata dalle Sezioni Unite come strumento diverso dalla rescissione; la Corte ricorda che la rescissione è lo strumento corretto per alcune nullità assolute della vocatio in iudicium, ma non per tutte le ipotesi contestate dai ricorrenti
Sez. U., sent. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Giurisprudenza di principio secondo cui la rescissione è il mezzo corretto per le nullità assolute non rilevate in sede di cognizione che abbiano pregiudicato la conoscenza dell'esistenza del processo e della fissazione dell'udienza
Sez. U., sent. n. 32848 del 17/07/2014 (Burba)
Ha contribuito alla definizione della rescissione come rimedio di chiusura del sistema per travolgere il giudicato quando siano violati i diritti partecipativi dell'imputato
Sez. U., sent. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Affermata la nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia; la Corte qui precisa però che tale nullità deve essere dedotta in sede di merito e non automaticamente convertita in titolo per la rescissione del giudicato
Riguarda la nomina di un difensore d'ufficio in udienza; la Corte osserva che la presenza di un sostituto nominato non esclude l'irregolarità dell'omesso avviso al difensore di fiducia, ma la questione resta da dedurre in merito
Norma applicata per la condanna alle spese e per la valutazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorsi inammissibili
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento ai criteri per escludere l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e per la quantificazione della sanzione
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è un rimedio straordinario e va interpretata restrittivamente: è applicabile quando l'imputato sia stato dichiarato assente in difetto dei presupposti di cui all'art. 420-bis e non abbia potuto impugnare la sentenza senza sua colpa, o quando non avesse conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia.
- L'omessa comunicazione del differimento di una singola udienza non rientra di per sé nelle ipotesi di rescissione se l'esistenza del processo era già nota alle parti; tali profili andavano eccepiti nel giudizio di merito con i rimedi ordinari.
- Le nullità assolute (es. mancato avviso al difensore di fiducia) sono rilevanti ma devono essere dedotte tempestivamente nel processo di cognizione; se tali questioni sono state esaminate e superate in sede di merito, la rescissione è preclusa.
- Se si ritiene di aver subito una lesione del diritto di difesa per mancata comunicazione di atti o udienze, è essenziale documentare l'ignoranza effettiva e non colposa della pendenza del processo e proporre i rimedi adeguati nel termine e nel momento procedurale corretto.
- Prima di proporre ricorso per rescissione è opportuno verificare se le censure sono già state o potevano essere sollevate nel procedimento di merito: la giurisprudenza di legittimità tende a chiudere il sistema evitando che la rescissione sostituisca gli ordinari mezzi d'impugnazione.
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