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Ordinanza

Ordinanza n. 3780/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della sede e della decorrenza della promozione, nonché graduatoria e atti della procedura di promozione alla qualifica di capo squadra nautico di coperta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di scelta e assegnazione delle sedi, la graduatoria generale e gli atti della commissione relativi all’attribuzione dei punteggi per l’anzianità di effettivo servizio nella specialità nautica. Ha contestato, in particolare, il riconoscimento della decorrenza dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2024 e l’assegnazione al Nucleo Nautico di Vibo Valentia anziché alla sede di Brindisi. La censura principale riguardava l’interpretazione dell’art. 5, comma 1, lett. A), del bando, secondo cui erano attribuiti 0,75 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e 1,50 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione avesse applicato un criterio non conforme alla lex specialis, valorizzando la decorrenza del brevetto e il servizio prestato prima dell’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche. Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, escludendo che fossero coinvolte clausole escludenti e individuando la lesione nel momento della conoscenza della posizione in graduatoria e del conseguente ordine di assegnazione delle sedi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficiente fumus boni iuris. Ha ritenuto ragionevole l’interpretazione dell’amministrazione secondo cui il riferimento del bando all’“effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza” consente di valorizzare il servizio effettivamente prestato nella specialità, tenendo conto della data di conseguimento del brevetto anche se anteriore all’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche, avvenuta con il d.lgs. n. 127 del 2018. Secondo il giudice, la diversa interpretazione proposta dal ricorrente avrebbe introdotto un criterio ulteriore, estraneo al bando, volto in realtà a disciplinare la priorità tra candidati con pari punteggio. Inoltre, essa avrebbe neutralizzato il criterio del servizio effettivo, facendo decorrere per tutti l’anzianità dalla data di istituzione del ruolo. Non sono state ravvisate, pertanto, violazioni della lex specialis. Il periculum non è stato specificamente valorizzato, essendo sufficiente il difetto di fumus nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. A), del bando di concorso

    Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti

    La disposizione consente di valorizzare il servizio effettivamente prestato nella specialità, anche quando il brevetto sia stato conseguito prima dell’istituzione formale del relativo ruolo, senza introdurre criteri ulteriori di priorità tra candidati con pari punteggio.

  • d.lgs. n. 127 del 2018

    Il decreto è richiamato quale fonte dell’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche; la valutazione dell’anzianità effettiva può tuttavia comprendere il servizio nella specialità prestato anteriormente a tale istituzione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamata in relazione alle istanze di accesso agli atti presentate dal ricorrente; il provvedimento non sviluppa una decisione autonoma sulla domanda di accesso.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis attribuisce punteggi per l’“effettivo servizio” prestato in una specialità, l’amministrazione può valorizzare il servizio concretamente svolto nella specialità, anche se iniziato prima dell’istituzione formale del relativo ruolo, purché tale interpretazione sia coerente con il testo del bando e non introduca criteri estranei.
  • L’interpretazione di una clausola del bando non può essere sostituita da un criterio volto a disciplinare la priorità tra candidati con pari punteggio quando il bando non prevede tale criterio e la clausola riguarda invece la quantificazione dell’anzianità di servizio.
  • Un’interpretazione della lex specialis che faccia decorrere per tutti l’anzianità dalla data di istituzione formale del ruolo, ignorando il servizio effettivamente prestato anteriormente nella specialità, può risultare incompatibile con la finalità di valorizzare l’esperienza concreta prevista dal bando.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un esame sommario, non emergano sufficienti elementi di fondatezza della censura di violazione della lex specialis, anche se il ricorso è stato ritenuto tempestivo e ricevibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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