Cassazione Civile, Ordinanza n. 14078/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le altre parti intimate non si sono costituite in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (impresa edile)
La controversia
La società proprietaria di un immobile aveva convenuto in giudizio due controparte per ottenere, in solido, il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile per infiltrazioni d'acqua. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. In cassazione la società attrice ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e censura della valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio, assumendo che le infiltrazioni accertate provenissero dai muri di contenimento riconducibili ad entrambe le proprietà a monte, nonché doglianza sul mancato analitico esame del diniego di prove testimoniali; (2) violazione e/o omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale richiamato la CTU senza imputare responsabilità alle controparti; (3) vizio di motivazione, lamentando che la sentenza d'appello si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di contenuto-forma ex art. 366 n. 3 c.p.c., per difetto di specificità delle censure ex art. 116 c.p.c., per mancata specificazione delle risultanze peritali e per ulteriori profili di inammissibilità delle doglianze istruttorie; ha inoltre rilevato l'inammissibilità del secondo motivo in ragione della cd. doppia conforme e ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né incomprensibile.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, idonea a far desumere posizioni processuali, petitum e causa petendi; non è consentito demandare alla Corte un'attività di estrapolazione del fatto processuale dai motivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata incompatibili con esse.
la censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi in una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio; è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dai limiti, abbia disatteso prove legali o trattato come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento.
in presenza di doppia conforme il secondo motivo fondato su omesso esame del fatto decisivo è inammissibile nei limiti indicati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una sintetica ma chiara esposizione autonoma dei fatti di causa; la mera ricostruzione implicita o desumibile dai motivi non soddisfa l'art. 366 c.p.c.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito della prova, ma solo per denunciare l'uso di criteri di valutazione giuridicamente errati rispetto al regime delle prove.
- Quando si contesta l'apprezzamento delle consulenze tecniche d'ufficio, il ricorrente deve indicare puntualmente le risultanze peritali e spiegare perché la motivazione di merito che se ne discosta sarebbe incongrua; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Per censurare il mancato accoglimento di una prova testimoniale in appello, occorre allegare e dimostrare la rituale riproposizione dell'istanza e la decisività del mezzo istruttorio richiesto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso che deduca omesso esame di fatto decisivo incontra i limiti processuali previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo comprensibile; non basta che il giudice di appello aderisca alla decisione di primo grado se la sentenza consente di comprendere le ragioni del decisum.
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