Cassazione Penale, Ordinanza n. 18481/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per uso di atto falso è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per uso di atto falso. Il primo motivo censurava l'eccessività della pena, assumendo un vizio di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria. Il secondo motivo deduceva omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la sentenza non avesse adeguatamente spiegato il diniego. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sulla pena e il secondo generico e comunque manifestamente infondato, perché la mancanza dei presupposti della particolare tenuità può essere espressa anche in forma implicita e, nel caso concreto, il richiamo ai numerosi precedenti specifici rendeva evidente il giudizio di abitualità ostativo.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di uso di atto falso, rispetto al quale la condanna di merito è stata confermata.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche con motivazione implicita, quando dal provvedimento emergano elementi incompatibili con i presupposti applicativi, come l'abitualità desunta da precedenti specifici.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla misura della pena è infondata quando la sentenza impugnata dia conto in modo congruo degli elementi ritenuti decisivi ai fini della dosimetria sanzionatoria.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere sorretta anche da motivazione implicita, purché dal complesso della decisione emerga in modo univoco l'esclusione dei relativi presupposti.
- La presenza di numerosi precedenti specifici può legittimare il giudizio di abitualità del comportamento criminoso e precludere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- Un motivo di ricorso che si limiti a formulazioni generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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