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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11150/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità dei motivi e sull'assenza di un confronto con la motivazione della sentenza di merito, ritenuta adeguata sul punto decisivo della validità dell'alcoltest.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorso, proposto a mezzo del difensore, contestava in modo generico la mancanza di prova dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'alcoltest. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano assolutamente aspecifici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva richiamato il verbale di accertamento da cui risultavano omologazione e regolare revisione periodica dello strumento. La Corte ha inoltre ribadito che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e che spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi della strumentazione, dell'omologazione o dei controlli prescritti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista per la fascia indicata.

  • art. 186, comma 2-sexies, cod. strada

    Disposizione richiamata nel capo di imputazione/contestazione insieme al comma 2, lett. b), per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; censure generiche o meramente assertive espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, salvo che la difesa alleghi e dimostri specifici vizi della strumentazione, dell'omologazione o dei controlli periodici prescritti.
  • L'onere di dedurre in modo circostanziato l'invalidità dell'accertamento alcolemico grava sulla difesa dell'imputato, che non può limitarsi a contestazioni apodittiche sulla regolarità dell'apparecchio.
  • Se la sentenza di merito dà conto, tramite il verbale di accertamento, dell'omologazione e della revisione periodica dell'etilometro, una doglianza in cassazione che non si misuri con tale dato è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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