Cassazione Penale, Sentenza n. 21870/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna emessa con giudizio abbreviato contro di lui in qualità di amministratore unico della Milano Invest s.r.l. fallita: contestava (1) la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale sostenendo di essere un mero amministratore formale, una "testa di legno" priva di responsabilità gestione; (2) l'assenza del dolo per la bancarotta impropria "fiscale" (omesso versamento degli oneri tributari) e la mancata prova della sua consapevolezza; (3) l'eccessività della pena e la necessità di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sul cumulo aggravante delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere complessivamente formulato in fatto, reiterativo e manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva dimostrato, con elementi fattuali concreti, che Maio non era un mero amministratore formale ma aveva un ruolo attivo e consapevole nella gestione e nelle operazioni distrattive/dissipative (rapporti con il dominus Moiraghi, acquisizione del 95% delle quote, amministrazioni in società correlate, presentazione documentazione alla curatela). Pertanto la qualificazione in termini di dolo specifico per la bancarotta documentale e la bancarotta impropria "fiscale" è stata ritenuta corretta. Anche la critica sulla quantificazione della pena è stata respinta: la Corte d'Appello aveva motivato adeguatamente il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad un versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma è richiamata quale titolo del reato di dichiarazione infedele contestato per gli anni 2012 e 2013; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per tale reato nell'ambito del quadro di consapevolezza gestionale dell'imputato.
art. 27 Cost.
Riferimento al principio di colpevolezza evocato dal ricorrente per sostenere che non si poteva condannare sulla sola base della posizione formale; la Corte ha tuttavia ritenuto che il principio sia rispettato perché è stata accertata la concreta consapevolezza e il dolo specifico.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'Appello aveva riconosciuto attenuanti ma le aveva bilanciate in equivalenza con le aggravanti (recidiva qualificata e pluralità di condotte), valutazione discrezionale che la Cassazione ha ritenuto non viziata.
Norma invocata per la condanna del ricorrente a rifondere le spese processuali e per prevedere il versamento alla cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione comminando Euro 3.000.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore formale" non esclude automaticamente la responsabilità penale: se emergono elementi di fatto che dimostrino consapevolezza, partecipazione o accesso alle dinamiche gestorie, il giudice può attribuire il dolo necessario per i reati fallimentari.
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione ampia dei fatti e delle prove: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice del merito senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Per contestare con successo la qualificazione soggettiva (dolo) nei reati fallimentari occorre indicare vizi motivazionali chiari o l'assenza di prove della consapevolezza, non semplici asserzioni di estraneità o inattività gestionale.
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti è di merito e discrezionale: la Corte di legittimità interviene solo se emerge illogicità, contraddittorietà o insufficiente motivazione nella valutazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare doglianze ripetitive già esposte nei gradi precedenti e fondate esclusivamente su rivalutazioni dei fatti, poiché ciò espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese/ammende.
- Nel contesto di reati societari e fallimentari, elementi ricorrenti che rafforzano la responsabilità dell'amministratore sono: rapporti stretti con l'amministratore di fatto, percezione e gestione di quote, partecipazione ad altre società del gruppo, e comportamento documentale (occlusione/omissione delle scritture).
- La migliore strategia difensiva, se si sostiene l'assenza di effettiva gestione, è documentare concretamente deleghe, limitazioni di poteri, o estraneità operativa comprovata e segnalare eventuali incongruenze nella motivazione di merito piuttosto che riproporre valutazioni alternative dei fatti.
Testo integrale
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