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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32439/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione relativo a un veicolo e alla relativa carta di circolazione di provenienza delittuosa. La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., lamentando motivazione apparente, adesione acritica alla sentenza di primo grado, contraddittorietà e manifesta illogicità riguardo alla prova dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., contestando l'omessa individualizzazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Quanto alla ricettazione, ha rilevato che la sentenza d'appello aveva autonomamente ricostruito la sequenza degli eventi, evidenziando che la pubblicizzazione online della vendita del veicolo precedeva la conclusione del contratto con il preteso cedente tedesco, che l'imputato non aveva fornito elementi identificativi di tale controparte e che la vicinanza geografica tra il luogo del furto e quello in cui l'imputato viveva e lavorava costituiva, insieme agli altri elementi, indice della consapevolezza della provenienza illecita. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che la pena era prossima al minimo edittale e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con il gravoso curriculum criminale e con l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità richiedessero una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e che la motivazione della Corte d'appello fosse completa, autonoma e non illogica. Ha inoltre escluso che potesse essere rivalutata in sede di legittimità la discrezionale determinazione della pena, poiché sorretta da motivazione non arbitraria né illogica, comprensiva delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    La Corte ha esaminato le dedotte violazioni di legge e i vizi di motivazione, escludendo che le censure potessero tradursi in una rivalutazione alternativa dei fatti e delle prove.

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione è stata confermata sulla base di elementi ritenuti sintomatici della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo e della carta di circolazione.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione arbitraria o illogica.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato può essere motivata mediante il richiamo al curriculum criminale e all'assenza di elementi positivi rilevanti.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza che, formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, richieda in realtà una rivalutazione alternativa del compendio probatorio e degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza d'appello può integrare quella di primo grado, poiché le due decisioni costituiscono un unico percorso motivazionale, purché il giudice d'appello esamini criticamente le questioni devolute e fornisca una motivazione effettiva e non meramente apparente.
  • La consapevolezza della provenienza delittuosa richiesta per la ricettazione può essere desunta, mediante valutazione complessiva degli indizi, dalla sequenza temporale degli eventi, dall'assenza di plausibili elementi identificativi della controparte contrattuale e da ulteriori circostanze oggettive indicative della conoscenza dell'origine illecita del bene.
  • La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono ordinariamente sindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia non arbitraria e non illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli, unitamente alla valutazione negativa della personalità dell'imputato desunta dal gravoso curriculum criminale; non è necessario procedere a un'analitica confutazione di ogni possibile elemento attenuante.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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