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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 702/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare la decisione della Corte d'appello sotto più profili: 1) vizi motivazionali e violazione di legge per aver ritenuto attendibile la persona offesa senza verificare l'attendibilità intrinseca ed il riscontro estrinseco; deduzione della legittima difesa avanzata dall'imputato; contestazione del valore probatorio del certificato del Pronto soccorso e delle testimonianze; 2) doglianze sulla riqualificazione del capo A) (contestata indeterminatezza fra artt. 392/393 c.p., assorbimento del danneggiamento e assenza di violenza o minacce da parte del Neri); 3) mancata motivazione rispetto alla richiesta di riduzione del risarcimento di euro 8.000,00 alla luce di referti che attestavano la rapida guarigione della lesione timpanica; 4) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione e contestazione della determinazione della pena (anche per continuazione e reati satelliti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che molte censure chiedessero una rivalutazione del fatto e della prova, attività vietata in sede di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen.; ha confermato la valutazione di credibilità della Corte territoriale, la riqualificazione penalistica (favorevole al ricorrente rispetto alla sentenza di primo grado), la liquidazione del danno e il diniego delle attenuanti, ritenendoli motivati e privi di illogicità manifesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione: non è ammessa una rivalutazione del fatto o del significato della prova; il controllo è sulla motivazione e sui vizi di diritto non sulla riconsiderazione del merito probatorio.

  • art. 393 cod. pen.

    richiamato con il secondo comma

    Usato dalla Corte territoriale per la riqualificazione: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone può coesistere con violenza sulle cose; la condotta di Neri è stata valutata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione della Corte d'appello (citazione nella riqualificazione): art. 56 riguarda il tentativo ed è stato richiamato nel contesto della ricostruzione degli elementi della fattispecie.

  • art. 582 cod. pen.

    Riguarda le lesioni personali: la Corte d'appello ha ritenuto più grave il reato di cui al capo B) quale lesione aggravata (convenzionalmente ricondotta a questo articolo).

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata alla fattispecie di lesioni; interpretata dalla Corte territoriale per aumentare la gravità del capo B).

  • art. 635 cod. pen.

    Il reato richiamato risultava assorbito nella ricostruzione della Corte d'appello; citato ma non applicato come autonoma fattispecie complessiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali per i motivi di ricorso: il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti dall'articolo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Prevede la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiamato nella fase di trattazione in Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti (provocazione): la Corte territoriale ha valutato e escluso la configurabilità della provocazione sulla base delle risultanze di merito.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena per i reati concorrenti/continuazione: la Corte ha motivato la pena complessiva; il ricorso non ha dimostrato illogicità manifesta nella determinazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i ricorsi che chiedono una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono inammissibili se non indicano vizi di motivazione specifici e decisivi.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario individuare profili di illegittimità nella motivazione (contraddizioni, illogicità manifeste, omissioni obbligatorie), non limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito.
  • La riqualificazione del reato da parte del giudice d'appello è legittima quando è coerente con la ricostruzione globale dei fatti; se tale riqualificazione risulta favorevole al ricorrente è meno probabile che la Cassazione la annulli per mera discrezionalità valutativa.
  • Le circostanze attenuanti generiche e la provocazione richiedono un concreto e specifico concreto riscontro probatorio; il mero richiamo a dichiarazioni contrapposte senza smontare la motivazione del giudice di merito è insufficiente.
  • La liquidazione del danno in sede penale è rimessa al giudice di merito e va impugnata con censure specifiche, confrontando la valutazione con criteri tabellari o dimostrando errori di calcolo o di apprezzamento decisivi.
  • Chi invoca la legittima difesa deve fornire elementi concreti idonei a mostrare l'inesistenza di un'azione offensiva o la sproporzione della risposta; la sola affermazione difensiva senza disarticolare la motivazione di merito difficilmente prospera in Cassazione.
  • Nelle impugnazioni è fondamentale la specificità: ogni motivo deve indicare esattamente dove la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria e perché tale vizio sarebbe decisivo per la decisione.

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