Sentenza n. 293/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1307/2022, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento prot.n. 30238 del 4 agosto 2021, con cui il Comune di Scicli ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA prot.n. 21764 del 28 maggio 2021 relativa all’inizio dell’attività di bar e altri esercizi similari all’interno della struttura denominata Riviera di Ponente, in occasione della “Terza Expo del Mediterraneo” in corso di svolgimento dal 31 maggio 2021 al 30 settembre 2021; - del provvedimento prot.n. 28004 del 15 luglio 2021, con cui è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria relativamente alla richiesta di mantenimento di manufatti precari e leggeri, originariamente istallati in via temporanea, ubicati in Donnalucata, in viale della Repubblica; - della relazione istruttoria resa dal Settore V del 28 maggio 2021; - dell’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino n. 181/R.O. del 19 luglio 2021; - ove occorra, dell’art. 36 S.N.D. delle N.T.A. comunali e delle correlate Tav. 8 e 9 del P.R.G. del Comune di Scicli, approvato con D.A. n. 168/2002, specifiche per la frazione di Donnalucata, laddove viene individuata graficamente una fascia di arretro “dalla battigia” falsata non rispondente alla misura reale prescritta dall’art. 15, lett. a), della L.R. n. 76/1978; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto illegittimo o lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento stabile di manufatti precari, l’ingiunzione di demolizione e il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva installato otto manufatti precari in legno, qualificati come temporary shop, in occasione di una manifestazione stagionale. Dopo l’evento, aveva chiesto l’accertamento di conformità per mantenerli stabilmente. Il Comune aveva negato la sanatoria ritenendo ostativi: la violazione della fascia di rispetto dalla battigia; la non applicabilità dell’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 16/2016, sia perché l’area sarebbe stata interna al centro abitato sia perché i manufatti erano destinati ad attività commerciali e non produttive; la non decisività del parere della Soprintendenza. Erano quindi seguite l’ingiunzione di demolizione e il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA. In appello la società ha dedotto: l’eccesso dai limiti dell’incarico da parte del verificatore, che avrebbe ricostruito autonomamente il perimetro del centro abitato; l’illegittimità degli atti conseguenziali, sostenendo che il diniego di mantenimento stabile non avrebbe impedito future installazioni stagionali; l’applicabilità della disciplina regionale alle cosiddette zone bianche e la riconducibilità delle attività commerciali alla nozione di attività produttiva.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello. In via preliminare ha escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la legittimità dell’ingiunzione di demolizione rileva anche rispetto al distinto giudizio sull’acquisizione gratuita delle aree. Il primo motivo è stato respinto: il quesito affidato al verificatore riguardava l’effettiva collocazione dell’area rispetto al centro abitato e non la mera ricerca di un atto formale di perimetrazione. Pertanto il verificatore poteva esaminare l’attendibilità dei documenti, il quadro urbanistico e la realtà dei luoghi, formulando una valutazione tecnico-ricostruttiva senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere pianificatorio. Tuttavia, poiché la verificazione aveva natura anche valutativa ed era priva del contraddittorio tipico della CTU, le sue risultanze dovevano essere apprezzate con cautela e non potevano costituire da sole il fondamento esclusivo della decisione. Il secondo motivo è stato respinto per una ragione autonoma e assorbente: nell’ambito urbanistico-edilizio, la nozione di destinazione produttiva dell’art. 4, comma 1, lett. b), l.r. n. 16/2016 deve essere interpretata alla luce del d.P.R. n. 380/2001, in particolare dell’art. 23-ter, che distingue la destinazione produttiva e direzionale da quella commerciale. I temporary shop erano destinati alla vendita di merci e quindi avevano natura commerciale, non riconducibile alla destinazione produttiva prevista dalla disciplina invocata. Inoltre, l’originaria autorizzazione riguardava strutture precarie, installate per un massimo di 120 giorni in occasione di una specifica manifestazione: essa poteva consentire future installazioni temporanee autonome, ma non il mantenimento stabile e continuativo dei manufatti. Il terzo motivo è stato respinto: la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio e la conseguente zona bianca non attribuiscono automaticamente una facoltà edificatoria piena, non producono una sanatoria implicita delle opere esistenti e non esonerano dalla verifica della conformità urbanistico-edilizia concreta. Gli atti conseguenziali sono rimasti pertanto validi. Spese del grado integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. b), l.r. n. 16/2016
La disposizione non consente il mantenimento stabile dei manufatti nel caso concreto; la nozione di destinazione produttiva deve essere interpretata nel contesto urbanistico-edilizio e non può essere estesa alle attività commerciali in assenza di una previsione regionale derogatoria.
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
Nella disciplina urbanistico-edilizia distingue la destinazione produttiva e direzionale da quella commerciale; tale distinzione impedisce di qualificare i temporary shop commerciali come attività produttive ai fini dell’applicazione della disciplina regionale invocata.
È la base normativa dell’istanza di accertamento di conformità, ma non consente il mantenimento dei manufatti in assenza della conformità urbanistico-edilizia richiesta.
art. 15 l.r. n. 78/1976
Prevede la fascia di rispetto dalla battigia, indicata dal Comune tra le ragioni ostative alla sanatoria; la decisione conferma il diniego anche sulla base dell’autonoma ragione relativa alla destinazione commerciale dei manufatti.
allegato A, punto A.16, d.P.R. n. 31/2017
Riguarda l’originaria installazione temporanea dei manufatti per la vendita di merci e per un periodo non superiore a 120 giorni; il titolo temporaneo non legittima la permanenza stabile delle strutture.
Richiamato nella documentazione relativa alla perimetrazione del centro abitato esaminata dal verificatore.
art. 17 l. n. 765/1967
Richiamato nella documentazione relativa alla perimetrazione del centro abitato; la planimetria collegata è stata ritenuta formalmente non pienamente affidabile.
Massime di principio
- La verificazione può comprendere una valutazione tecnico-ricostruttiva quando il quesito giudiziale riguarda l’effettiva collocazione di un’area rispetto al centro abitato e non la mera reperibilità di un atto formale; tale attività non equivale all’esercizio della potestà pianificatoria, purché resti funzionale alla decisione della controversia e non produca una nuova perimetrazione con efficacia generale.
- Le risultanze di una verificazione che presenti profili ricostruttivi e valutativi, soprattutto in assenza del contraddittorio formalizzato proprio della consulenza tecnica d’ufficio, devono essere apprezzate con particolare cautela e non possono costituire isolatamente il fondamento esclusivo della decisione, ma possono concorrere alla formazione del convincimento insieme agli altri elementi del processo.
- Ai fini dell’interpretazione di una disposizione regionale inserita nella disciplina urbanistico-edilizia, la nozione di destinazione produttiva deve essere ricavata dal relativo contesto normativo e, in particolare, dalla distinzione tra destinazione produttiva e direzionale e destinazione commerciale prevista dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001; le attività commerciali non possono essere assimilate a quelle produttive in assenza di un’espressa previsione derogatoria.
- Un’autorizzazione alla realizzazione di manufatti precari per una durata limitata e in connessione con uno specifico evento può consentire future installazioni temporanee autonome, ma non legittima la trasformazione della struttura in un’opera stabile mediante la sua permanenza continuativa oltre il periodo assentito.
- La decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio e la conseguente qualificazione dell’area come zona bianca non attribuiscono automaticamente una facoltà edificatoria piena, non determinano una sanatoria implicita delle opere esistenti e non escludono la verifica della loro conformità alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →