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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11871/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrevano per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per concorso in furto aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione, sostenendo che la condotta non integrasse un furto consumato ma soltanto tentato. La censura si fondava, in sostanza, sull'asserita mancanza di effettiva e piena disponibilità della refurtiva da parte degli agenti e sulla persistenza del bene nella sfera di vigilanza della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il furto si consuma quando la cosa sottratta passa, anche per breve tempo e nello stesso luogo, nel dominio esclusivo dell'agente; sono irrilevanti la breve durata del possesso, la possibilità di immediato recupero da parte della persona offesa e le modalità di custodia o trasporto. Nel caso concreto, gli imputati avevano sottratto un cellulare, si erano allontanati con la refurtiva e l'avevano poi abbandonata solo dopo essersi accorti di aver attirato l'attenzione della vittima e dei passanti: il bene era quindi uscito dalla sfera di controllo della persona offesa ed era entrato, sia pure per un breve lasso di tempo, nella disponibilità autonoma dei ricorrenti. Per tale ragione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto si considera consumato quando la cosa sottratta entra, anche solo temporaneamente, nel dominio esclusivo dell'agente; non è necessario un possesso duraturo.

  • art. 61 c.p.

    La decisione richiama il reato di furto aggravato, ma il testo non specifica quale aggravante sia stata contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il delitto di furto è consumato quando la res furtiva esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa ed è assoggettata, anche per un tempo minimo, al potere autonomo dell'agente.
  • Ai fini della distinzione tra furto consumato e tentato non rilevano né la brevità del possesso della cosa sottratta né la sua immediata recuperabilità da parte della vittima.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso per vizio di motivazione che si limiti a riproporre, in modo generico, la tesi del tentativo a fronte di una motivazione di merito coerente con i principi consolidati di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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