Cassazione Civile, Ordinanza n. 24243/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dato atto del rituale deposito di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione da parte della società controricorrente. Le parti avevano anche pattuito la compensazione integrale delle spese del grado e l'esonero reciproco dal deposito delle memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. In conseguenza della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha disposto nulla sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il giudizio di merito era nato dall'impugnazione, da parte di due lavoratori, dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale il 7 ottobre 2015 con cui era stata formalizzata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la società datrice. I lavoratori chiedevano l'annullamento degli accordi per vizio del consenso, deducendo in particolare la violenza morale ai sensi dell'art. 1435 c.c.; chiedevano inoltre la ricostituzione del rapporto di lavoro, la regolarizzazione delle spettanze retributive e contributive e il risarcimento dei danni asseritamente subiti per condotte di mobbing, dirette e indirette, attribuite alla società. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, escludendo sia la violenza morale sia la sussistenza di una condotta di mobbing, anche valorizzando l'assistenza legale prestata e le qualificazioni professionali dei lavoratori. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, ma prima della decisione è intervenuta rituale rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina la violenza morale quale vizio del consenso dedotto dai lavoratori per chiedere l'annullamento dei verbali di conciliazione
richiamato con riferimento all'esonero reciproco dal deposito delle memorie nel giudizio di legittimità
la sentenza di merito aveva escluso che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti della violenza morale
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia rituale al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il processo si estingue e la Corte non decide sul merito delle censure.
- La rinuncia accettata può essere accompagnata da pattuizioni sulle spese del grado, che restano regolate secondo l'accordo delle parti, con possibile dichiarazione di compensazione integrale.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta estinzione del processo per rinuncia rende assorbito l'esame dei motivi di ricorso e delle questioni di merito sottostanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24244/2025 del 31/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24220/2025 del 30/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24221/2025 del 30/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24222/2025 del 30/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24205/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2025 del 29/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →