Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24221/2025 del 30/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente bancario, assegnato dal 12 gennaio 2009 alla funzione di "Responsabile Territoriale p.A. Nord Ovest", che chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento dirigenziale in luogo del formale livello di quadro di IV livello, oltre al risarcimento del danno professionale/non patrimoniale asseritamente derivante dalla perdita di funzioni e da un demansionamento progressivo, nonché dal dedotto mobbing. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti tipici della dirigenza, insussistente il demansionamento risarcibile nei termini dedotti e non integrata una condotta persecutoria riconducibile al mobbing. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato sei motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale; (2) violazione di legge, dei criteri ermeneutici contrattuali e omesso esame di fatto decisivo sempre sulla qualifica; (3) e (4) violazione dell'art. 2103 c.c. e di altre norme per il mancato riconoscimento del demansionamento; (5) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. per la mancata liquidazione del danno professionale; (6) erronea valutazione della CTU e omesso esame di documenti decisivi per l'esclusione di mobbing e danno non patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché molte formulate mescolavano in modo non consentito violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; perché la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove; perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito; e perché la prova dell'attribuzione di mansioni dirigenziali e della comparazione con le declaratorie contrattuali incombeva sul lavoratore, prova che la Corte territoriale aveva logicamente ritenuto non raggiunta. Quanto al demansionamento, la Corte ha condiviso la conclusione della sentenza impugnata secondo cui le mansioni residue erano comunque riconducibili all'area di quadro, sicché non era provato il danno nei termini allegati; quanto al mobbing e al danno non patrimoniale, ha ritenuto corretta la valutazione della CTU e ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c., comma 4

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione si limita ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, cioè a una nullità della sentenza per carenza del requisito minimo costituzionale.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato sia per la rivendicazione della qualifica superiore sia per i limiti allo ius variandi; la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2015, va verificata la riconducibilità delle mansioni al medesimo livello e categoria legale e che il demansionamento non è configurabile se le nuove mansioni restano compatibili con l'inquadramento.

  • art. 2095 c.c.

    Serve a delimitare il sistema delle categorie legali e la comparazione tra livello di appartenenza e livello rivendicato.

  • art. 2 CCNL Dirigenti Credito

    È evocato per il raffronto tra declaratorie contrattuali e requisiti del livello dirigenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato o altera petitum e causa petendi.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla interpretazione del contratto collettivo invocata dal ricorrente.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i criteri interpretativi del contratto collettivo.

  • art. 1368 c.c.

    Richiamato tra i criteri interpretativi del contratto collettivo.

  • art. 3 D.Lgs. 81/2015

    La novella è letta come applicabile ex nunc ai rapporti in corso: occorre verificare se, dopo il 24 giugno 2015, le mansioni assegnate siano ancora inferiori secondo la nuova disciplina.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come base della domanda risarcitoria, ma la Corte esclude il danno per difetto dei presupposti fattuali e probatori.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    Richiamato nei motivi come norma correlata alla disciplina del rapporto di lavoro e all'interpretazione applicabile.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte considera la censura come richiesta di riesame del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice può riqualificare la domanda secondo i fatti allegati, senza essere vincolato alla qualificazione giuridica data dalle parti.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla CTU; la Corte ribadisce che la valutazione del consulente è riservata al giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È il parametro del minimo costituzionale della motivazione, il cui difetto integra nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte stigmatizza la mescolanza di censure eterogenee e precisa che il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.

  • art. 52, comma 5, D.Lgs. 196/2003

    Disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi impugna una sentenza di merito non può cumulare e sovrapporre in modo indistinto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo: il motivo deve essere specifico e riconducibile a una sola doglianza giuridicamente coerente.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disapplica prove legali o attribuisce efficacia legale a prove che non la hanno; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente alla Cassazione di rivalutare prove, documenti o attendibilità delle risultanze istruttorie.
  • Il lavoratore che rivendichi la qualifica dirigenziale deve provare in modo rigoroso lo svolgimento di mansioni tipiche della dirigenza e operare la comparazione tra mansioni effettive e declaratorie contrattuali, dimostrando la presenza di autonomia, discrezionalità, iniziativa e poteri decisionali propri del livello richiesto.
  • Non ogni riduzione quantitativa dell'attività lavorativa integra demansionamento risarcibile: occorre che la sottrazione di mansioni determini un effettivo abbassamento del livello professionale e la sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito.
  • In tema di ius variandi, dopo la riforma del 2015 va verificato se le mansioni assegnate siano ancora inferiori alla luce della nuova disciplina; se non lo sono, l'illiceità della condotta cessa per la parte successiva all'entrata in vigore della novella.
  • La domanda risarcitoria per danno professionale o non patrimoniale non è automatica né discende da sola dall'allegato demansionamento: il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio subito, la sua consistenza e il nesso causale.
  • Il mobbing richiede una condotta sistematica, protratta e persecutoria, idonea a mortificare ed emarginare il lavoratore; la semplice conflittualità aziendale o giudizi organizzativi negativi non sono di per sé sufficienti.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni della CTU se la motivazione è non implausibile e ha conto delle osservazioni critiche delle parti; la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello del giudice di merito.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di riqualificare giuridicamente la domanda quando restino immutati i fatti costitutivi e il petitum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiDemansionamentoMobbingImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.