Cassazione Civile, Ordinanza n. 24222/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente postale, la quale aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di somme per quote contributive trattenute, il riconoscimento dell'anzianità di servizio in determinati periodi, l'annotazione di una data di assunzione e il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'assegnazione a mansioni svolte senza una zona fissa di recapito. La Corte d'appello ha invece riformato parzialmente la decisione, escludendo il danno non patrimoniale per difetto di allegazione specifica e ritenendo inammissibili alcune deduzioni/prove tardive. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o illogica e omessa pronuncia su un motivo di appello; violazione di norme sul contratto a termine, sul lavoro subordinato, sul divieto di discriminazione e su tutele costituzionali; violazione delle regole processuali sulle prove e sul contraddittorio, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti le allegazioni sul danno, ignorato la prova testimoniale e qualificato come nuove alcune circostanze; ulteriore violazione di norme civili e costituzionali in tema di risarcimento del danno da lesione di interessi costituzionalmente rilevanti. Ha inoltre contestato la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello della controparte sul riconoscimento dell'anzianità ai fini della graduatoria per l'assegnazione delle zone e ha dedotto, per la prima volta in cassazione, una doglianza di discriminazione nell'assegnazione delle zone tra lavoratori stabilizzati e lavoratori con rapporto ancora sub iudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; ha escluso la nullità della motivazione, osservando che la sentenza impugnata era chiara e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha ritenuto corretta la lettura complessiva della sentenza di primo grado fatta dalla corte territoriale; ha confermato che il danno non patrimoniale non poteva essere riconosciuto in assenza di puntuale allegazione degli elementi costitutivi e che non potevano supplire prove o allegazioni nuove in appello; ha dichiarato inammissibile, perché nuova e non autosufficientemente dedotta, la censura di discriminazione, anche per mancata riproduzione degli accordi collettivi invocati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
la violazione del precetto costituzionale può essere dedotta in cassazione solo quando si tratti di norme immediatamente applicabili; sul versante motivazionale opera il parametro del "minimo costituzionale"
art. 132 c.p.c.
la nullità della sentenza ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
art. 360 c.p.c.
non è consentita la sovrapposizione di censure eterogenee; il ricorso non può trasformarsi in richiesta di riesame del merito
art. 115 c.p.c.
la violazione può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia trattato come prova legale elementi soggetti a valutazione, non per una diversa valutazione del materiale istruttorio
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve contenere in sé, in modo autosufficiente, l'indicazione e la riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti; non è sufficiente il mero richiamo
art. 1284 c.c.
richiamato per il criterio legale di determinazione degli interessi dovuti sull'importo riconosciuto
art. 282 c.p.c.
l'esecutività delle sentenze comporta il riconoscimento degli effetti della pronuncia anche prima del giudicato, salvo eccezioni
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1 quater; art. 1-bis
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul rapporto di lavoro a termine e sui suoi effetti
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina del lavoro subordinato e delle tutele collegate
L. 20 maggio 1970, n. 300
richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure in tema di tutela del lavoratore e discriminazione
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocata dalla ricorrente per denunciare una pretesa discriminazione nel trattamento lavorativo
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dalla ricorrente nel quadro della tutela contro la discriminazione
artt. 3, 4, 35, 36, 41 Cost.
richiamati dalla ricorrente come parametri costituzionali a sostegno delle censure sul rapporto di lavoro e sulla discriminazione
artt. 2094 ss. c.c.
richiamati dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato
art. 2729 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova presuntiva
artt. 244, 253, 414, 421 e 429 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione e l'ammissione delle prove e la struttura del rito del lavoro
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa e contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato anche in relazione alla pretesa nullità per motivazione insufficiente
art. 1 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali a sostegno della censura
art. 4 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle tutele del lavoro
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di uguaglianza e non discriminazione
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga, sulla medesima questione, censure strutturalmente incompatibili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto, lasciando alla Corte il compito di ricostruire e qualificare i motivi.
- La denuncia di motivazione mancante o apparente richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo asseritamente trascurato, del dato da cui risulta, del modo e del momento della sua discussione processuale; altrimenti la censura si risolve in una contestazione di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai poteri officiosi, ovvero abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
- Il danno non patrimoniale deve essere oggetto di puntuale allegazione degli elementi costitutivi: la mera allegazione di un pregiudizio in termini generici non consente il successivo passaggio all'istruttoria probatoria, né può essere sanata da prove o deduzioni tardive.
- Le censure fondate su documenti o accordi collettivi sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce in modo autosufficiente nel ricorso e non indica con precisione dove siano stati prodotti nel processo.
- La deduzione di una discriminazione per la prima volta in cassazione è inammissibile quando non risulti che la questione sia stata previamente introdotta nei gradi di merito e quando manchi l'autosufficiente riproduzione degli atti rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione della sentenza di merito deve essere compiuta considerando unitariamente dispositivo e motivazione; la censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della decisione impugnata.
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