Cassazione Civile, Ordinanza n. 24220/2025 del 30/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda di una dipendente di Trenitalia, addetta con qualifica di capotreno, che chiedeva il ricalcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie. Il Tribunale aveva accolto integralmente le sue domande dichiarando la nullità di alcune clausole del contratto aziendale FS del 2003 e dei contratti aziendali FS 2012 e 2016, nonché l’inapplicabilità di alcune clausole dei CCNL Mobilità/Attività ferroviarie 2003, 2012 e 2016, nella parte in cui limitavano o escludevano dal computo ferie varie voci retributive e indennitarie (IUP in misura limitata a 4,50 euro, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorte vetture eccedenti, indennità per vendita titoli di viaggio a bordo). La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, ma, dopo la fissazione dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controricorrente non vi ha aderito.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolare perché univoca e sottoscritta dal difensore e dall’institore della società ricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, applicando il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. È stato escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale disposizione si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione era valida e idonea a determinare la definizione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In assenza di accordo tra le parti, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamata la proposta del consigliere delegato nella fase camerale, ma senza effetti decisivi sul merito una volta intervenuta la rinuncia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la norma è eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata e notificata, comporta l’estinzione del processo anche senza adesione della controparte.
- L’estinzione per rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e rende superfluo il contraddittorio sull’impugnazione.
- In mancanza di diverso accordo, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza virtuale e gravano sul rinunciante.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato analogicamente fuori dai casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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