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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24220/2025 del 30/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda di una dipendente di Trenitalia, addetta con qualifica di capotreno, che chiedeva il ricalcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie. Il Tribunale aveva accolto integralmente le sue domande dichiarando la nullità di alcune clausole del contratto aziendale FS del 2003 e dei contratti aziendali FS 2012 e 2016, nonché l’inapplicabilità di alcune clausole dei CCNL Mobilità/Attività ferroviarie 2003, 2012 e 2016, nella parte in cui limitavano o escludevano dal computo ferie varie voci retributive e indennitarie (IUP in misura limitata a 4,50 euro, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorte vetture eccedenti, indennità per vendita titoli di viaggio a bordo). La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, ma, dopo la fissazione dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controricorrente non vi ha aderito.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolare perché univoca e sottoscritta dal difensore e dall’institore della società ricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, applicando il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. È stato escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale disposizione si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione era valida e idonea a determinare la definizione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In assenza di accordo tra le parti, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata la proposta del consigliere delegato nella fase camerale, ma senza effetti decisivi sul merito una volta intervenuta la rinuncia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la norma è eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata e notificata, comporta l’estinzione del processo anche senza adesione della controparte.
  • L’estinzione per rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e rende superfluo il contraddittorio sull’impugnazione.
  • In mancanza di diverso accordo, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza virtuale e gravano sul rinunciante.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato analogicamente fuori dai casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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