Cassazione Penale, Ordinanza n. 10548/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo della necessaria specificità, perché non si confronta con le ragioni decisive poste dalla sentenza impugnata: l'atto di ricorso non indica il nesso tra le censure formulate e la motivazione della decisione di merito, limitandosi di fatto a prospettare doglianze che ignorano le argomentazioni censurate. La Corte richiama inoltre un precedente secondo cui l'accreditamento del profitto su una carta intestata al ricorrente è elemento di rilievo decisivo per ascrivere al beneficiario un ruolo essenziale nella consumazione della truffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e privo di correlazione con la motivazione della sentenza d'appello, come richiesto dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il merito dell'affermazione di responsabilità per truffa non è stato riesaminato nel dettaglio, restando ferma la decisione impugnata.
Norme richiamate
La norma è evocata come titolo del delitto oggetto dell'affermazione di responsabilità contestata in ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; non è ammissibile una censura che la ignori o non ne contesti le ragioni effettive.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle espresse nella sentenza impugnata integra difetto di specificità del motivo e determina l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- In materia di truffa, l'incameramento del profitto su uno strumento di pagamento intestato al ricorrente può costituire indizio di rilievo decisivo per l'attribuzione al medesimo di un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito.
Come è indicizzato
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