Cassazione Civile, Ordinanza n. 18108/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo al maggior reddito di impresa di una società cooperativa per l'anno 2008, reddito che l'Ufficio aveva imputato per trasparenza anche al contribuente, ritenuto socio-amministratore di fatto. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 7, Cost., sostenendo che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche sull'assenza di prova del ruolo gestionale del contribuente, senza esporre il ragionamento logico-giuridico seguito e senza illustrare le critiche mosse in appello alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: la motivazione della sentenza impugnata è stata qualificata come meramente apparente, perché la CTR non ha dato conto delle doglianze dell'appellante né ha illustrato il percorso logico-giuridico che ha condotto alla conferma della decisione di primo grado. In applicazione dei principi sulla necessità di una motivazione effettiva e controllabile, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione apparente.
impone alla sentenza tributaria l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione determina nullità della decisione priva di motivazione effettiva.
richiamato insieme all'art. 36 come parametro della nullità della sentenza d'appello nel processo tributario.
richiamato dalla ricorrente quale norma violata per mancata adeguata risposta alle censure d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione ricorre quando la motivazione sia solo apparente.
art. 111, comma 7, Cost.
esige la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; l'assenza o apparenza della motivazione integra nullità.
richiamato come parametro della sufficienza e intelligibilità della motivazione, anche nelle sentenze tributarie.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando non espone, sia pure sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione e non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione è solo apparente quando la decisione contiene affermazioni apodittiche o formule generiche, prive di reale illustrazione delle prove esaminate e delle ragioni della loro valorizzazione.
- La sentenza d'appello non può limitarsi a un'adesione meramente formale alla decisione di primo grado: deve dar conto delle specifiche censure dell'appellante e spiegare perché esse siano infondate.
- La motivazione deve consentire il controllo esterno sulla coerenza logico-giuridica della decisione; se tale controllo è impossibile, la sentenza è nulla per difetto di motivazione.
- In presenza di un vizio di motivazione apparente, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito perché rinnovi l'esame con adeguata motivazione.
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