Cassazione Penale, Ordinanza n. 29292/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla recidiva nel biennio e aveva rideterminato la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, disponendo anche la revoca della patente. Nel ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla revoca obbligatoria della patente, sostenendosi in sostanza che la sanzione accessoria non fosse dovuta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione d'appello, che aveva invece applicato correttamente l'art. 186, comma 7, C.d.S. sulla base di una precedente condanna definitiva per il medesimo reato nel biennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva applicato la revoca obbligatoria della patente ex art. 186, comma 7, D.Lgs. 285/1992, perché l'imputato risultava già condannato per il medesimo reato con decreto penale divenuto esecutivo il 31 ottobre 2019. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
revoca obbligatoria della patente; condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato
La revoca della patente è obbligatoria quando il fatto è commesso da soggetto già condannato, nei due anni precedenti, per il medesimo reato; ai fini del presupposto rileva la precedente condanna definitiva, anche se intervenuta con decreto penale divenuto esecutivo.
somma alla Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando si limita a dedurre una violazione di legge senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la recidiva nel biennio che impone la revoca della patente si perfeziona quando, alla data del nuovo fatto, l'agente abbia già riportato una precedente condanna definitiva per il medesimo reato entro il biennio rilevante.
- Ai fini della sanzione accessoria della revoca della patente, rileva il passaggio in esecutività della precedente decisione di condanna, non la mera data di commissione del fatto precedente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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