Cassazione Civile, Ordinanza n. 08628/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una società a responsabilità limitata aveva proposto opposizione avverso otto cartelle esattoriali notificando l’azione contro INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione; il Tribunale aveva accolto l’opposizione. INPS aveva quindi proposto appello notificandolo al difensore che aveva assistito la società in primo grado. Nel frattempo la società era stata cancellata dal registro delle imprese dopo la sentenza di appello, e in secondo grado si era costituito il liquidatore. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo inesistente la notifica perché eseguita presso il procuratore della società cancellata e non presso i soci. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 c.c., 300 e 330 c.p.c., sostenendo che, in caso di cancellazione della società dopo la sentenza e prima del gravame, la notifica dell’impugnazione al difensore costituito è valida e non comporta inammissibilità, dovendosi semmai fare applicazione della disciplina dell’interruzione e della riassunzione nei confronti dei soci successori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando la società viene cancellata dal registro delle imprese dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima dell’impugnazione, l’impugnazione può essere notificata al procuratore costituito della società estinta; opera il principio di ultrattività del mandato alla lite finché l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi di legge. La sentenza d’appello, che aveva dichiarato inammissibile l’appello per inesistenza della notifica, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello.
Norme richiamate
è richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte decide la questione in base ai principi sul processo e sull’ultrattività del mandato alla lite.
regola l’incidenza dell’evento estintivo sul processo e la dichiarazione/notificazione dell’evento; se non dichiarato o notificato nei modi di legge, il difensore continua a rappresentare la parte.
consente la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore domiciliatario della parte; nel caso della società cancellata la notifica presso il difensore è ritenuta valida.
gli eventi che determinano perdita di capacità o morte della parte producono effetto interruttivo del processo, con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.
in presenza di estinzione della società, i soci subentrano come successori processuali della società estinta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto in cassazione insieme alla violazione di legge.
Massime di principio
- In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese dopo la pubblicazione della sentenza e prima della proposizione dell’impugnazione, la notificazione dell’appello o del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito della società è valida, anche se la società è ormai estinta.
- Il principio di ultrattività del mandato alla lite opera finché l’evento estintivo non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di legge; fino ad allora il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non fosse avvenuto.
- Se l’estinzione della società interviene nel corso del giudizio e l’evento viene fatto constare nei modi previsti, il processo si interrompe e va riassunto nei confronti dei soci successori; in difetto di tale modalità, gli atti successivi non possono essere dichiarati inammissibili per il solo fatto della notifica al difensore originario.
- L’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per pretesa inesistenza della notifica, quando la notificazione sia stata eseguita al procuratore della società cancellata secondo l’art. 330 c.p.c., integra un errore di diritto censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08513/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08515/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08516/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08518/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08522/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08525/2025 del 01/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →