Cassazione Penale, Sentenza n. 34517/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in abitazione (due banconote da 20 euro e tre stecche di sigarette, valore complessivo 190 euro) deducendo: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (sosteneva che il valore e la natura degli oggetti erano di minima rilevanza); 2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in ordine alla conferma della recidiva, che a suo dire era stata rilevata con mero automatismo sui precedenti senza adeguata valutazione individuale della pericolosità; 3) questione di legittimità costituzionale (erroneamente impostata sull'art. 99 c.p.) in relazione al divieto introdotto dalla legge n.251/2005 che impedirebbe la prevalenza di qualsiasi attenuante in caso di recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito procedurale: il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è manifestamente infondato perché il valore complessivo della refurtiva (190 euro) non rientra nella soglia di "pregiudizio lievissimo"; il secondo motivo è inammissibile perché i giudici di merito hanno valutato adeguatamente la recidiva richiamando i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la progressione criminale, non limitandosi a un mero elenco di precedenti; il terzo motivo è manifestamente irrilevante, oltre a contenere un errore nella indicazione della norma da censurare (aberratio ictus verso l'art. 69 c.p.). Conseguenze: confermata la decisione impugnata, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la possibilità di svolgere una requisitoria scritta e il regime processuale eccezionale che ha permesso l'uso della requisitoria scritta nella fase di cassazione; utilizzata per la formulazione della conclusione del Procuratore generale.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti di estensione del ricorso per cassazione; il ricorso era articolato nei limiti consentiti dall'articolo richiamato.
Disciplina la recidiva e le sue conseguenze sulla determinazione della pena; la Corte richiama il principio consolidato secondo cui, ove sia contestata la recidiva, il giudice deve valutare in concreto se la reiterazione sia indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto di più parametri individualizzanti e non limitandosi al semplice riscontro formale dei precedenti.
art. 69 cod. pen., quarto comma (anche nella richiamata riforma introdotta dalla legge n. 251/2005)
Norma collegata alla disciplina delle circostanze attenuanti e alla regola sulla loro prevalenza in presenza di recidiva reiterata. La Corte osserva che la censura costituzionale era mal indirizzata (aberratio ictus) e, comunque, irrilevante nel caso concreto perché la prevalenza delle circostanze attenuanti è stata esclusa proprio in ragione del grave curriculum criminale dell'imputato.
Modifica la disciplina sulla prevalenza delle circostanze attenuanti in presenza di recidiva reiterata; secondo la giurisprudenza e il ragionamento della Corte, tale divieto non impedisce al giudice di motivare l'esclusione della prevalenza delle attenuanti quando il curriculum criminale dimostra maggiore pericolosità.
Massime di principio
- Il valore economico della refurtiva è determinante per valutare la tenuità del danno: somme come 190 euro non vengono di regola ritenute 'pregiudizio lievissimo' e quindi non garantiscono automaticamente la circostanza attenuante di speciale tenuità.
- La recidiva non può essere applicata con automatismi: il giudice deve effettuare una valutazione concreta della reiterazione (natura dei reati, progressione criminale, distanza temporale, omogeneità dei fatti, occasionalità della ricaduta e altri fattori individualizzanti) per verificare se essa sia indice di maggiore pericolosità.
- La presenza di numerosi precedenti e una progressione delinquenziale possono giustificare l'esclusione della prevalenza di circostanze attenuanti anche dopo le modifiche normative (legge n.251/2005); il divieto di prevalenza non è assoluto quando il curriculum del reo dimostra reale maggiore pericolosità.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate contro la norma corretta: un errore nell'individuazione della norma censurata (aberratio ictus) può rendere la questione manifestamente irrilevante.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione è necessario che i motivi non siano manifestamente infondati o generici: censure meramente assertive o basate su valutazioni dei fatti già adeguatamente motivate in grado di resistere al controllo sono destinate all'inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda (Cassa delle ammende), salvo profili ostativi all'addebito.
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