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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39757/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto con cui la Corte d'appello di Bari, in rinnovato giudizio, aveva revocato la confisca emessa dal Tribunale di Foggia ritenendo che l'immobile fosse abusivo, insanabile, inalienabile e quindi privo di valore economico tale da escludere la confisca; il Procuratore Generale censurava la decisione per violazione di legge (tra cui artt. 125 e 627 c.p.p. e artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011), per avere la Corte ecceduto il limite del rinvio disposto dalla Cassazione e per la manifesta irragionevolezza e apoditticità della motivazione che dichiarava nullo il valore dell'immobile senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, dichiarando che la Corte territoriale aveva formulato un'affermazione apodittica e ingiustificata circa il valore nullo dell'immobile abusivo. La Suprema Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio dell'intera materia alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, ritenendo inoltre che la motivazione fosse talmente carente da integrare un vizio di legge rimediabile con annullamento.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme censurate dal ricorso; nel contesto serve a segnalare violazioni procedurali o di diritto connesse al provvedimento impugnato.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiesto per contestare che la Corte ha ecceduto i limiti del giudizio di rinvio indicati dalla sentenza della Cassazione; la norma è invocata in relazione al contenuto e ai confini del giudizio di merito dopo annullamento.

  • art. 20 d.lgs. 159/2011

    Norma del codice antimafia richiamata come parte del quadro normativo relativo alle misure di prevenzione e confisca; invocata nel censurare la decisione sulla confisca.

  • art. 24 d.lgs. 159/2011

    Ulteriore disposizione del d.lgs. 159/2011 pertinente alle misure patrimoniali e alla confisca; citata nel motivo di ricorso.

  • art. 10, comma 3, legge 159/2011

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro i decreti in materia di prevenzione è ammesso per violazione di legge; la Corte precisa che in tale ambito la nozione di 'violazione di legge' comprende anche vizi della motivazione tanto gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Citato per distinguere i limiti tradizionali della censura in Cassazione (vizi logici della motivazione) dal più ampio controllo riconosciuto nel ricorso ex art.10/3 l.159/2011 quando la motivazione è del tutto carente.

  • art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Richiamato in relazione al regime di rinvio in caso di annullamento di un decreto, spiegando che la natura di decreto limita alcune opzioni di rimessione ma non impedisce che il collegio che giudichi sia diverso da quello impugnato.

Massime di principio

  • Un immobile abusivo non è automaticamente privo di valore economico: il valore del terreno, la possibilità di acquisizione al patrimonio comunale, la destinazione a finalità pubbliche o la possibilità di generare reddito possono rendere il bene confiscabile.
  • Il giudice di merito, in esecuzione di un rinvio della Cassazione, deve attenersi ai limiti del quesito rimesso: non può introdurre nuovi temi decisionali non richiesti dalla sentenza di annullamento.
  • Nel ricorso ex art.10, comma 3, legge 159/2011 (cessazione dei decreti in materia di prevenzione) la Cassazione è chiamata a valutare violazioni di legge e può annullare anche quando la motivazione è talmente irragionevole o assente da rendere il provvedimento incomprensibile.
  • La mera affermazione apodittica senza adeguata motivazione (saltare dalle premesse alle conclusioni senza argomentazione) può integrare un vizio di legge idoneo all'annullamento del provvedimento.
  • In caso di annullamento di un decreto, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire alla stessa Corte territoriale ma in diversa composizione quando sussistono incompatibilità dei precedenti giudici.

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