Cassazione Penale, Ordinanza n. 11104/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per tentato furto resta quindi ferma; non viene disposto alcun annullamento della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto. Con l'unico motivo deduce mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione sul punto sarebbe priva di adeguata giustificazione. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza investe il trattamento sanzionatorio e la discrezionalità del giudice di merito; nel caso concreto la motivazione della sentenza di appello è ritenuta sufficiente, poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e non richiede una motivazione analitica o illogica se non arbitraria.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; il relativo apprezzamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il giudizio del merito risulti arbitrario o manifestamente illogico; non è sufficiente la mera contestazione della motivazione.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa valutazione in sede di legittimità, salvo vizi logici evidenti o mancanza di motivazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla semplice assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di individuare specifiche circostanze sfavorevoli.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto sostanziale delle doglianze, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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