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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41154/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente: 1) l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione post‑esecutiva ex art. 235 c.p., per omessa e carente valutazione della pericolosità sociale dell'imputato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; la difesa eccepiva che giudici di primo e secondo grado si erano limitati a considerare le modalità del fatto senza esaminare in concreto la capacità a delinquere e le condizioni di vita, lavoro e integrazione dell'imputato; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.), lamentando motivazione insufficiente e mancata valorizzazione degli elementi di stabile integrazione sociale e lavorativa e dell'assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che né il tribunale né la Corte d'appello abbiano compiuto la valutazione completa richiesta dall'art. 133 c.p. (motivazione stereotipata e sbilanciata sul fatto concreto), per cui ha annullato la parte della sentenza relativa all'espulsione post‑esecutiva e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Bologna per ulteriore trattazione su tale profilo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice che non è obbligato a valorizzare tutti gli elementi favorevoli se ritiene decisivi quelli considerati; pertanto la condanna sostanziale è divenuta definitiva nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 235 c.p.

    Norma che disciplina l'espulsione dello straniero a termine della pena come misura di sicurezza personale; la sua applicazione richiede un giudizio di pericolosità sociale compiuto secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Elenca i parametri per valutare la pericolosità sociale (motivi a delinquere e carattere; precedenti e condotta di vita antecedente; condotta contemporanea o successiva al reato; condizioni di vita individuale, familiare e sociale). La Corte richiama l'obbligo di una valutazione duplice e olistica (gravità del reato e capacità a delinquere) e che il giudice di merito deve motivare coerentemente rispetto a tali parametri.

  • art. 203 c.p.

    Richiama la necessità che la pericolosità sociale, ai fini delle misure di sicurezza, si desuma dalle circostanze indicate dall'art. 133 c.p.; la Corte lo utilizza per confermare il nesso normativo tra misure di sicurezza e criteri di pericolosità.

  • art. 62‑bis c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiamata e la Corte affermano che lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per ottenere la diminuzione (modifica normativa con D.L. 92/2008) e che il diniego rientra nella discrezionalità motivata del giudice, il quale non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli purché indichi quelli ritenuti decisivi.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate per i termini e la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale quando non richiesta nei termini; impatto sull'istruttoria del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'espulsione post‑esecutiva ex art. 235 c.p. il giudice deve motivare la misura con riferimento esplicito e concreto ai parametri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente motivare solo con le modalità del fatto commesso.
  • La valutazione della pericolosità sociale richiede una visione 'olistica': gravità del reato e capacità a delinquere (precedenti, vita personale e sociale, condotta successiva) vanno entrambe considerate e correlate nella motivazione.
  • La motivazione non può limitarsi a formule stereotipate o generiche: occorre argomentare con riferimento agli elementi probatori che supportano la conclusione sulla pericolosità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice; è sufficiente che il giudice indichi i motivi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego senza dover elencare e valutare tutti gli elementi favorevoli proposti dalla difesa.
  • In Cassazione è possibile ottenere annullamento parziale (es. della misura di sicurezza) anche se la condanna sostanziale resta confermata: la difesa deve quindi concentrare le impugnazioni su profili di motivazione e valutazione che possano risultare viziati.
  • Per contrastare efficacemente la richiesta di misura di sicurezza dello straniero, la difesa dovrebbe produrre e documentare elementi concreti di integrazione, stabilità lavorativa/residenziale e assenza di precedenti per mostrare la non pericolosità sociale.

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