Cassazione Penale, Sentenza n. 17774/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la conferma della condanna per due distinti profili: (i) violazione dell'art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998 (ingresso e permanenza sul territorio nazionale privo di valido permesso di soggiorno) e (ii) occupazione abusiva di immobile (contestata in relazione agli artt. 633 e 639‑bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) che aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, dunque la situazione andava valutata diversamente rispetto all'accusa di permanenza priva di titolo; 2) che, quanto all'occupazione abusiva, mancava l'elemento soggettivo perché egli conviveva nell'immobile con Tlili Oualid, precedente titolare del contratto che aveva le chiavi, per cui non poteva rendersi conto che la presenza fosse illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sul permesso di soggiorno: la Corte territoriale aveva correttamente osservato che la mera domanda di rinnovo e un preavviso di diniego per incompletezza non provano l'esistenza di un precedente valido permesso di soggiorno, e pertanto la condanna per il reato previsto dall'art. 10‑bis è stata confermata. Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha motivato in ordine all'elemento soggettivo dell'occupazione abusiva rispetto all'argomentazione difensiva (possesso di chiavi e passato rapporto di locazione di Tlili Oualid) e ha omesso di confrontarsi con la dedotta assenza di consapevolezza da parte del ricorrente. Per tale motivo la sentenza è annullata limitatamente al capo 4) (occupazione abusiva) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel capo; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998
La Corte ha ritenuto che la semplice istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e un preavviso di diniego per incompletezza della documentazione non costituiscano prova di un pregresso valido permesso; dunque l'accertamento della permanenza sul territorio senza titolo resta valido se non emergono elementi probatori contrari.
Usata nella ricostruzione dei fatti con riferimento alla condotta di introduzione e permanenza in immobile altrui; la Corte d'appello aveva ritenuto pacifica la responsabilità sulla base della presenza dentro l'abitazione con i propri beni, ma la Cassazione ha chiesto maggiori argomentazioni circa l'elemento soggettivo.
Norma relativa all'occupazione abusiva di immobili; la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità che la sentenza motivi sull'elemento soggettivo (consapevolezza/volontà dell'occupare il bene illegittimamente), specie se la difesa prospetta fatti idonei a far ritenere la buona fede (es. presenza di chiavi e precedente rapporto contrattuale del co‑occupante).
Massime di principio
- La semplice istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non prova l'esistenza di un precedente valido titolo: serve prova documentale effettiva della titolarità antecedente al fatto contestato.
- In reati di occupazione abusiva è necessario valutare e motivare l'elemento soggettivo: la colpevolezza non può fondarsi solo sulla mera presenza nell'immobile, se esistono elementi che possano far ritenere una buona fede o l'ignoranza dell'illegittimità.
- Il possesso di chiavi e il fatto che un co‑occupante fosse in passato legittimo conduttore sono elementi rilevanti che possono generare un ragionevole dubbio sulla consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione e devono essere esaminati e discussi dalla giurisdizione di merito.
- La Corte d'appello deve affrontare e motivare espressamente ciascuna censura posta in appello; l'omissione di confronto con argomentazioni difensive rilevanti può comportare annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
- Quando la Cassazione annulla limitatamente a un capo (annullamento parziale) il procedimento torna al giudice di merito soltanto per il punto rimesso, senza rimettere in discussione le rimanenti statuizioni confermate.
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