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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09570/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un fondo agricolo con annessa casa colonica, effettuata con riserva di usufrutto vitalizio sulla casa. La proprietaria di un fondo confinante ha agito per esercitare il riscatto agrario, deducendo di non aver potuto esercitare la prelazione per mancata comunicazione della vendita. In primo grado la domanda è stata accolta, con trasferimento del fondo in suo favore dietro pagamento del prezzo. In appello, invece, la controparte ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che, pur essendo entrambe le parti in possesso dei requisiti per la prelazione/riscatto, mancassero i criteri legali di preferenza previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 e che, pertanto, dovesse prevalere la libertà contrattuale del venditore. La ricorrente principale ha censurato tale impostazione, sostenendo che, in caso di conflitto tra più confinanti titolari del diritto, il giudice deve scegliere in base alla maggiore attitudine a realizzare le finalità della prelazione agraria: ampliamento dell'azienda, ricomposizione fondiaria, sviluppo aziendale ed efficienza tecnico-economica, senza poter ricorrere a criteri estranei come la libertà di scelta del venditore. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che la controparte non aveva dimostrato i requisiti per esercitare il riscatto, in particolare per mancanza di iscrizione nella sezione speciale dei coltivatori diretti e per difetto di coltivazione diretta del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato ad altra composizione della medesima Corte perché riesamini il merito dell'appello attenendosi ai principi di diritto indicati: da un lato, nella scelta tra più confinanti occorre applicare i criteri legali e finalistici propri della prelazione agraria, senza far prevalere la libertà contrattuale del venditore; dall'altro, il giudice di merito deve anche esaminare compiutamente le specifiche doglianze sulla sussistenza dei requisiti soggettivi della retraente, in particolare sull'iscrizione nella sezione speciale e sulla coltivazione diretta del fondo. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817

    Il diritto di prelazione e riscatto agrario spetta anche in caso di pluralità di confinanti; la scelta tra più aventi diritto va compiuta dal giudice in base alla maggiore attitudine a realizzare la finalità di ampliamento e ricomposizione fondiaria.

  • art. 8, quarto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590

    È richiamato come norma sulla comunicazione della vendita e sul presupposto dell'esercizio della prelazione/riscatto agrario.

  • art. 7 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    "nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999"

    La norma integra il sistema dei criteri preferenziali della prelazione/riscatto agrario, ma non lo sostituisce né introduce come criterio residuo la libertà contrattuale del venditore; i criteri tradizionali elaborati dalla giurisprudenza conservano validità.

  • art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    È richiamato come disposizione che il ricorrente incidentale invoca per sostenere l'obbligatorietà dell'iscrizione nella sezione speciale dei coltivatori diretti ai fini dell'opponibilità ai terzi della qualità soggettiva.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso principale per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Invocati dalla ricorrente principale per censurare la decisione sotto i profili della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della valutazione delle prove.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in relazione al limite posto alla libertà contrattuale nella scelta del contraente.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale come norma di interpretazione del contratto, in relazione alla lettura della vendita e dei criteri di preferenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per sostenere la necessità di una motivazione della sentenza effettiva e non apparente.

Massime di principio

  • In presenza di più confinanti che abbiano titolo alla prelazione o al riscatto agrario, la scelta del soggetto preferito spetta al giudice di merito e deve essere compiuta in funzione della finalità legale dell'istituto: ampliamento delle dimensioni dell'azienda, ricomposizione fondiaria e realizzazione di unità produttive più efficienti.
  • I criteri introdotti dalla normativa speciale in tema di prelazione agraria integrano il sistema di selezione tra più aventi diritto, ma non consentono di sostituirli con un criterio residuale di libertà contrattuale del venditore né con valutazioni meramente discrezionali prive di aggancio normativo.
  • Il giudice non può fondare la preferenza tra più aspiranti al riscatto su criteri estranei alla legge o su affermazioni generiche del consulente tecnico; deve invece verificare in concreto gli elementi rilevanti per individuare la soluzione che meglio realizzi la ratio dell'istituto.
  • Il retraente che agisce per il riscatto agrario deve dimostrare compiutamente tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, e la sentenza deve esaminare in modo puntuale le specifiche doglianze sul loro difetto, non potendo limitarsi a enunciazioni astratte o solo apparentemente pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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