Cassazione Penale, Sentenza n. 4816/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del giudice dell'esecuzione del 23/10/2020, con cui era stata respinta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva: (i) che l'autocertificazione prodotta sarebbe stata sufficiente a vincere la presunzione di superamento dei limiti reddituali prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002; (ii) che la condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10/03/2000 n.74 si era estinta secondo l'art. 445, comma 2, c.p.p., per cui sarebbero venuti meno gli effetti penali ostativi all'ammissione al patrocinio.
La decisione
Ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione. Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo: la condanna definitiva per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n.74/2000 fa scattare, per il disposto dell'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n.115/2002 (come modificato), una presunzione di superamento dei limiti reddituali che non viene vinta dalla sola autocertificazione in assenza di concreti elementi di fatto idonei a confutarla; in tal caso il giudice non è tenuto ad ulteriori accertamenti. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. non azzeri la preclusione all'ammissione al patrocinio prevista dall'art. 76, comma 4-bis (tale preclusione non è stata considerata un effetto penale ricompreso nell'istituto dell'estinzione), per cui la precedente condanna, anche se estinta, va considerata ai fini del diniego. Condanna del ricorrente alle spese processuali e rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76 comma 4-bis
presunzione di superamento dei limiti di reddito per soggetti condannati definitivamente per alcune categorie di reati
La presunzione prevista e' relativa ma di valore tale che l'autocertificazione, da sola, non la vince; il richiedente deve allegare concreti elementi di fatto idonei a confutarla
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 91
esclusione dell'ammissione al patrocinio per condannati con sentenza definitiva per reati fiscali, nella misura prevista dalla normativa
Coordinato con l'art. 76 comma 4-bis: quando il procedimento riguarda la stessa condanna fiscale l'esclusione e' assoluta; in altri procedimenti opera la presunzione di superamento dei limiti reddituali
d.lgs. 7 marzo 2019 (modifica a DPR 115/2002)
introduzione dei reati fiscali nel novero dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 76 comma 4-bis e limitazione dell'esclusione di cui all'art. 91 al solo condannato con sentenza definitiva
Ha determinato un coordinamento normativo che giustifica la presunzione per i condannati per reati fiscali e la diversa portata dell'art. 91
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8
fatture per operazioni inesistenti (rea te contestato al ricorrente)
Reato fiscale la cui condanna definitiva attiva, secondo la normativa richiamata, la presunzione di superamento dei limiti di reddito
Codice di procedura penale, art. 445 comma 2
estinzione del reato nel caso di sentenza di applicazione della pena soggetta a condizioni temporali e di comportamento
L'estinzione opera ipso iure e abroga alcuni effetti penali della condanna, ma non tutte le conseguenze; la Corte ha ritenuto che la preclusione al patrocinio non rientri negli effetti penali estinti ex art. 445, comma 2
Corte Costituzionale, sentenza 16/04/2010 n.130 e n.139/2010
dichiarazione di incostituzionalita' di parte dell'art. 76 comma 4-bis nella parte che non ammetteva prova contraria; richiamo alla ratio di evitare che soggetti con ricchezze illecite accedano al patrocinio per i non abbienti
La presunzione deve intendersi superabile (relativa) ma la Corte costituzionale ha riconosciuto la finalita' di evitare l'accesso al beneficio dei percettori di ingenti ricchezze illecite; da cio' si ricava la legittimazione della disciplina collegata alla preclusione
Massime di principio
- La condanna definitiva per reati fiscali attiva la presunzione, prevista dall'art. 76 comma 4-bis DPR 115/2002, del superamento dei limiti reddituali necessari per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; tale presunzione può essere superata solo con concreti elementi di fatto, non con la sola autocertificazione
- Quando l'ammissione al patrocinio e' richiesta nel procedimento che concerne la stessa condanna fiscale, la normativa, coordinata con l'art. 91, può determinare una preclusione piu' stringente (esclusione), mentre in procedimenti diversi opera la presunzione di superamento dei limiti
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. opera ipso iure ma non elimina automaticamente tutte le conseguenze collegate alla condanna; alcune preclusioni normative (quali quella prevista per il patrocinio) possono rimanere rilevanti anche se il reato e' estinto
- In presenza della presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis, il giudice non è obbligato a svolgere ulteriori accertamenti in mancanza di elementi concretamente idonei a confutare la presunzione stessa
- Per ottenere l'ammissione al patrocinio in casi analoghi il soggetto deve produrre documentazione probatoria significativa (documenti contabili, prescrizioni amministrative, atti che dimostrino l'assenza di disponibilita' patrimoniali illecite o di redditi significativi) e non limitarsi ad autocertificazioni
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